Copertura degli edifici: volume tecnico o mansarda?

Creato il 10 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La copertura degli edifici viene effettuata per la protezione delle strutture dalle intemperie e può essere realizzata in diversi modi, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione della pianificazione urbanistica generale o di attuazione e del locale regolamento edilizio.

Nella regolamentazione locale vengono stabiliti i criteri e i parametri da rispettare sia in sede di progettazione che in quella di realizzazione che, sinteticamente, si possono riassumere in altezza all’imposta, altezza al colmo, pendenza delle falde, spessore delle travi, materiali utilizzabili e conformazioni ammissibili nelle varie zone omogenee.

Il volume di copertura degli edifici viene generalmente considerato come volume tecnico del sottotetto e, come tale, non concorre al calcolo dei volumi di progetto mentre, qualora le caratterstiche siano tali da poter essere abitato, concorre al calcolo del volume e deve rispettare aqnche i parametri previsti per l’edificazione (altezza, distanze, indici).

Nel merito si è espressa di recente la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza del 14 maggio 2014, n. 2467, ritenendo che un volume realizzato a copertura degli edifici o ha le caratteristiche oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi in questo caso di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura degli edifici, ovvero si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

Ciò che rileva, dunque, al fine della considerabilità del vano sottotetto, è la sua materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, mentre non assumono alcun rilievo gli impegni, anche assunti per atto pubblico, limitativi delle facoltà di godimento del bene.

A fini edificatori, e quindi per le valutazioni della pubblica amministrazione che deve rilasciare il titolo autorizzatorio per la copertura degli edifici ciò che rileva è la effettiva consistenza del volume e la sua concreta utilizzabilità, non già la limitazione unilateralmente assunta delle facoltà dominicali di godimento del bene.


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