Con la sentenza n. 178 depositata l'11 luglio scorso, la Corte ha riconosciuto l'illegittimita' costituzionale delle norme (art. 37, comma 1 secondo periodo e 29, comma 1 lett. k) del decreto legislativo n.
118 del 2011 relative alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione della legge sul Federalismo fiscale (legge n. 42/2009).
In particolare, le norme impugnate prevedevano l'applicazione della normativa in questione alle Regioni a Statuto Speciale, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo, laddove non fossero stati tempestivamente definiti dalle Commissioni paritetiche delle Autonomie differenziate le norme di attuazione.
La Corte Costituzionale, accogliendo la tesi della Sicilia, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha ribadito l'orientamento gia' emerso dalle precedenti pronunce che incentra sul negoziato tra Stato e Regione la sede ineludibile per l'attuazione del Federalismo fiscale nelle Regioni speciali a tutela delle prerogative costituzionali riconosciute dagli Statuti. Conseguentemente e' risultata incostituzionale una norma che prevedeva un'applicazione automatica di disposizioni "che si applicano agli Enti ad Autonomia differenziata non in via diretta ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria".