Il Fondo, finanziato con 20 milioni di euro, consente la sospensione del pagamento del mutuo sulla prima casa per un periodo fino a 18 mesi nel caso in cui il contraente si trovi in condizione di temporanea difficoltà. Il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Ecco i presupposti per presentare la richiesta:
- essere proprietario di un immobile (prima casa) e titolare di un mutuo fino a 250.000 euro per il suo acquisto
- avere un indicatore ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro
- avere il mutuo in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda; in caso di ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
In caso di cointestazione del mutuo, i presupposti possono essere validi per uno solo dei contraenti. In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione (se risulta nuovo proprietario dell’immobile, contraente del mutuo e con ISEE inferiore a 30.000 euro).
Il nuovo regolamento ha però modificato i requisiti richiesti per l’accesso al fondo, limitandoli a questi casi (per l’intestatario o per uno dei due cointestatari):
- cessazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (esclusi: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensihttps://mistercreditblog.wordpress.com/wp-admin/post-new.phpone, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa)
- cessazione di rapporto di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia
- morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
La situazione di difficoltà deve essersi verificata dopo la stipula del contratto di mutuo, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.
Il modulo per la richiesta di accesso al fondo, disponibile sui siti del Ministero (pdf) e di Consap (pdf), deve essere compilato e presentato alla banca o alla società finanziaria con cui il contraente ha sottoscritto il mutuo.