COSTITUZIONE : Art. 21

Creato il 06 febbraio 2012 da Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure .
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti ,per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi , o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva  per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi,quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria ,il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria , che devono immediatamente , e non oltre ventiquattro ore , fare denuncia  all'autorità giudiziaria .
( prima parte )