Credito d’imposta del 30% per strutture ricettive: chi ne usufruisce?

Creato il 26 marzo 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il credito d’imposta del 30% per le strutture ricettive che trasferiscono i loro servizi sul web, previsto dal decreto Art bonus (Dl 83/2014),diventa operativo: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015 il decreto 12 febbraio 2015 del Mibact “Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator”.

Credito d’imposta del 30% per strutture ricettive: chi può usufruirne

(Articolo 2 DECRETO 12 febbraio 2015). Chi può sfruttare il credito d’imposta del 30% per la digitalizzazione sono gli esercizi ricettivi singoli, gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Per «esercizio ricettivo singolo» s’intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:
1) struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu’ edifici. Tale struttura é composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventu’; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

Per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari», s’intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettivita’, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attivita’ analoghe;

Per «agenzie di viaggio e tour operator», s’intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al predetto decreto.

Gli esercizi ricettivi possono beneficiare del credito d’imposta, ma devono svolgere le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007  in via non occasionale. Rimane fermo che, nel caso di esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, destinatario dell’agevolazione fiscale é l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione.

Credito d’imposta del 30% per strutture ricettive: quali interventi sono inclusi

(Articolo 3 DECRETO 12 febbraio 2015). Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo riportate nell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014), esclusa l’intermediazione commerciale.

Le spese che si possono includere nel credito d’imposta sono:
a) spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l’esercizio ricettivo di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download:
- acquisto e installazione di modem/router;
- dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).

b) spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni.

c) spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi:
- acquisto software;
- acquisto hardware (server, hard disk).

d) spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio:
- contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line.

e) spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale:
- contratto di fornitura di prestazioni e di servizi.

f) spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità:
- contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
- acquisto di software.

g) spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente:
- contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Credito d’imposta del 30% strutture ricettive: come viene concesso

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Importi massimi per il credito d’imposta del 30% per strutture ricettive

(Articolo 6 DECRETO 12 febbraio 2015). Prima di tutto bisogna tenere in considerazione che ogni voce di spesa è eleggibile nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili è, sempre, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che potrà usufruire di un credito d’imposta complessivo massimo di 12.500 euro.

L’agevolazione è concessa all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre anni d’imposta e fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 dell’art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014.

I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti degli stanziamenti annui disponibili a legislazione vigente per gli esercizi dal 2015 al 2019 e fino a esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.

Credito d’imposta del 30%: presentazione delle domande per usufruirne

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un’apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle modalità telematiche.

Leggi anche Art Bonus, digitalizzazione e ristrutturazione alberghi: tutto in Gazzetta Ufficiale.


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