Si legge, infatti, nella decisione che " la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ex artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972 è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare , sulla base dei dati fomiti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso) (cfr. Cass. n. 5318/2012, n. 14070/2011, n. 12762/2006). Nella specie, ripetesi, la negazione del credito IVA non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche (disconoscimento delle dichiarazioni IVA ripresentate perché ritenute tardive e negazione del credito iva siccome ricalcolato in difetto di verifica dello stesso attraverso le scritture contabili) sì da ritenere il disconoscimento del credito IVA e la iscrizione della conseguente maggiore imposta illegittimi laddove non preceduti dalla emissione di motivato avviso di rettifica."
Nella fattispecie, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello " Sportello dei Diritti ", l'Agenzia delle Entrate è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite in favore del difensore pari ad € 4.000 oltre accessori.
Lecce, 12 marzo 2016
Giovanni D'AGATA