Prima la riduzione dei tempi processuali che avrebbe costretto i giudici a emettere una sentenza entro una certa data pena l'annullamento di tutto il procedimento (Sulla brevità nella giustizia), insieme alla prescrizione breve per gli incensurati, infine quello che è stato ribattezzato il processo lungo.Cos'è il processo lungo?E' la possibilità, da parte della difesa, di portare quanti testimoni vuole, senza che il giudice possa interferire in questa decisione o bloccare un'azione strumentale. Il Tg3 riporta una battuta del Procuratore Gian Carlo Caselli
E' come se un imputato per un reato avvenuto allo stadio chiamasse a testimoniare tutti gli spettatori presenti.In più, in Senato il governo pone la fiducia sul ddl. Se uno dovesse ragionare su questi provvedimenti senza conoscere le vicende specifiche della vita politica italiana, che idea si farebbe?
Nel corso dell'odierna seduta antimeridiana del Senato, il Governo, nella persona del Ministro per i rapporti con il Parlamento Vito, ha posto la questione di fiducia su un emendamento sostitutivo degli articoli del ddl2567, recante modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo Al provvedimento è connesso il ddl n.2613Se prima obblighi il giudice a emettere sentenza entro un tempo limite pena l'annullamento del procedimento,e questo allo scopo di non dilatare i tempi della giustizia, come si accorda questo con la possibilità,da parte della difesa, di non aver nessun limite al numero di testimoni da portare sia a carico che a discarico? Una conseguenza potrebbe essere l'eccessiva dilatazione dei tempi con conseguente intervento della prescrizione.Ma forse è una conseguenza alla quale non si era pensato.Questo dovrebbe essere l'articolo, il 190 del codice di procedura penale intitolato Diritto alla prova, la cui modifica è stata così criticata dalle opposizioni
I commi (1) e (2) sono sostituiti, in caso di approvazione, dai seguenti
Art.190 Diritto alla prova (codice procedura penale)1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190-bis, 4954) o irrilevanti (468).2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603).3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).
«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.
2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;Questa la pagina con il disegno di legge.