DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2014 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)

Da Antoniobruno5
Testo
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2014 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) [notificata con il numero C(2014) 5082] (2014/497/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/87/UE (2) relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l'organismo specificato»).

(2) Successivamente all'adozione di tale decisione le autorità italiane hanno effettuato indagini nelle zone infette e nelle zone circostanti per accertare la presenza e la natura dell'organismo specificato. Da tali indagini sono emersi risultati preliminari sufficienti a consentire l'adozione di misure più precise.

(3) Le indagini delle autorità italiane, così come i dati tecnici e scientifici disponibili, hanno confermato che le piante di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L, e Vinca L. sono piante ospiti dell'organismo specificato. Tenuto conto degli elementi disponibili è verosimile che anche le piante di Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. possano essere piante ospiti di tale organismo. Le misure dovrebbero pertanto applicarsi alle piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, di Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. (nel prosieguo «le piante specificate»).

(4) È opportuno stabilire condizioni per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate provenienti da paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato. Si dovrebbero adottare prescrizioni specifiche in materia di registrazione, controllo e situazione dei luoghi di produzione, come anche di ispezione, campionamento, analisi e trasporto delle piante specificate, al fine di assicurare che le piante introdotte nell'Unione siano indenni dall'organismo specificato.

(5) Le piante specificate coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una di queste zone, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato rispetto ad altre piante. Il loro spostamento andrebbe quindi subordinato a prescrizioni specifiche. Tali prescrizioni dovrebbero essere simili alle prescrizioni per le piante specificate introdotte da paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato.

(6) Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori al fine di prevenirne l'introduzione e la diffusione.

(7) Al fine di assicurare che si intervenga nel più breve tempo possibile contro la presenza potenziale dell'organismo specificato, chiunque venga a conoscenza della presenza di tale organismo dovrebbe informarne lo Stato membro. Al fine inoltre di assicurare che i soggetti interessati procedano agli interventi opportuni, gli Stati membri dovrebbero informare gli operatori professionali interessati della presenza potenziale dell'organismo specificato nei loro territori e delle misure da prendere.

(8) Per eradicare l'organismo specificato e impedirne la diffusione, gli Stati membri dovrebbero definire zone delimitate e adottare le misure necessarie. Tali zone delimitate dovrebbero essere costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto. L'ampiezza della zona cuscinetto dovrebbe essere calcolata tenendo conto del rischio che l'organismo specificato si diffonda ad altre zone.

(9) Se la definizione di una zona delimitata non appare necessaria per eliminare l'organismo specificato, lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di non definire immediatamente una zona delimitata, ma dovrebbe in tal caso eliminare l'organismo specificato dalle piante sulle quali è stato rilevato inizialmente ed eseguire un'ispezione per accertare se altre piante sono state contagiate.

(10) Dovrebbero essere stabilite misure specifiche per assicurare l'eradicazione dell'organismo specificato qualora ne sia stata riscontrata la presenza.

(11) Per motivi di chiarezza dovrebbe essere abrogata la decisione di esecuzione 2014/87/UE.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a)  «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.; b)  «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju). Articolo 2 Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1;

b) alla loro introduzione nell'Unione sono state ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile come prescritto dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;

c) durante l'ispezione non sono stati riscontrati né la presenza né sintomi dell'organismo specificato, in conformità all'allegato I, sezione 2.

Articolo 3 Spostamenti di piante specificate all'interno dell'Unione Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 7, o che sono state spostate attraversando una di queste zone, sono spostate verso zone diverse dalle zone infette, o all'interno di zone diverse da queste, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II. Articolo 4 Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato 1.  Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente ospiti. Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 5 Informazioni sull'organismo specificato 1.  Chiunque venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione. 2.  Ove opportuno l'organismo ufficiale responsabile chiede alla persona di cui al paragrafo 1 di fornire ogni altra informazione che possieda circa la presenza dell'organismo specificato. Articolo 6 Conferma della presenza 1.  Se l'organismo ufficiale responsabile è stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, in base alle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o come disposto dall'articolo 5, esso prende tutte le misure necessarie per ottenere conferma dell'eventuale presenza. 2.  Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tale presenza entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma. La stessa disposizione si applica in caso di conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite. Tali notifiche sono presentate per iscritto. 3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori professionali le cui piante specificate possono essere colpite dall'organismo specificato siano immediatamente informati della presenza dell'organismo specificato nel territorio dello Stato membro in questione e siano resi edotti dei rischi e delle misure da prendere di conseguenza. Articolo 7 Zone delimitate 1.  Se i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, indicano la presenza dell'organismo specificato, o se tale presenza è confermata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona denominata nel prosieguo «zona delimitata». 2.  La zona delimitata è costituita dalla zona nella quale è stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato, denominata nel prosieguo «zona infetta». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. La zona delimitata è costituita inoltre da una zona circostante quella infetta, denominata nel prosieguo «zona cuscinetto». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. 3.  Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite dall'allegato III, sezione 2. 4.  In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c) non sono stati rilevati vettori pertinenti in prossimità di tali piante, e quindi non vi è stata alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato.

In tal caso lo Stato membro effettua un'ispezione al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato. In base a tale ispezione lo Stato membro decide se esiste la necessità di definire una zona delimitata. Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una zona delimitata. 5.  Gli Stati membri stabiliscono la tempistica per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 3 e, ove pertinente, per l'esecuzione dell'ispezione di cui al paragrafo 4. Articolo 8 Relazioni sulle misure 1.  Entro trenta giorni dalla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, nonché sulla tempistica di cui all'articolo 7, paragrafo 5. La relazione comprende anche gli elementi seguenti:

a) le informazioni sull'ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione dell'organismo specificato;

b) una mappa che indichi i confini della zona delimitata;

c) le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori;

d) le misure per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'articolo 3.

La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure. 2.  Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione che comprenda la versione aggiornata delle informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 9 Abrogazione La decisione di esecuzione 2014/87/UE è abrogata. Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014 Per la Commissione Tonio BORG Membro della Commissione
(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2)  Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).
ALLEGATO I PRESCRIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 SEZIONE 1 Dichiarazioni da includere nel certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte nell'Unione unicamente se accompagnate da un certificato fitosanitario, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE, che soddisfi le condizioni esposte al punto 2 o al punto 3.

2. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» la dichiarazione che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato nella rubrica «Luogo d'origine».

3. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni:

a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni:
i) risulta indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

ii) è registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine;

iii) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

iv) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;

v) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

b) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimità del luogo di produzione;

c) i lotti di piante specificate sono stati sottoposti ad analisi annuali su base campionaria e la presenza asintomatica dell'organismo specificato è stata esclusa;

d) le piante specificate sono state trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;

e) immediatamente prima dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva, a campionamento e analisi ufficiali, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante è inferiore all'1 %, nonché specificamente mirato alle piante che presentino sintomi sospetti dell'organismo specificato.

4. I punti 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle piante specificate, coltivate sia all'interno che all'esterno di una zona indenne da organismi nocivi.

SEZIONE 2 Ispezione Le piante specificate sono ispezionate minuziosamente dall'organismo ufficiale responsabile al punto d'entrata o sul luogo di destinazione, come stabilito dalla direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). L'ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si sospetti la presenza dell'organismo specificato, di campionamento e analisi di ogni lotto delle piante specificate. Le dimensioni dei campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di affidabilità del 99 % che la presenza dell'organismo specificato su tali piante è ad un livello inferiore all'1 %.
(1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).
ALLEGATO II CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'UNIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1).

2. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se per tutto il periodo trascorso entro una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto 1:

a) il luogo di produzione in cui sono state coltivate all'interno di una zona delimitata rispetta le condizioni seguenti:
i) risulta indenne dall'organismo specificato;

ii) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (2);

iii) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

iv) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;

v) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

b) i campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni luogo di produzione sono stati sottoposti annualmente ad analisi e la presenza asintomatica dell'organismo specificato è stata esclusa;

c) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimità del luogo di produzione.

3. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti.


(1)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22). (2)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).
ALLEGATO III DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 SEZIONE 1 Definizione delle zone delimitate

1. La zona infetta comprende tutte le piante individuate come contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

2. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 000 m. La larghezza della zona cuscinetto può essere ridotta ad almeno 1 000 metri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le piante contagiate sono state rimosse unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. La rimozione avviene in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse;

b) è stata condotta un'ispezione di delimitazione che comprende lo svolgimento di analisi con l'utilizzo di uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in piante collocate entro 2 000 metri dal confine della zona infetta è inferiore allo 0,1 %.

3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti nell'area interessata.

4. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infetta, la demarcazione della zona infetta e della zona cuscinetto è rivista e modificata di conseguenza.

5. Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui al presente allegato, sezione 2, lettera h), in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

SEZIONE 2 Misure da adottare nelle zone delimitate Nelle zone delimitate lo Stato interessato è tenuto ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:

a) rimuove al più presto tutte le piante contagiate dall'organismo specificato unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. Tale rimozione si effettua in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione;

b) effettua il campionamento e l'analisi delle piante specificate, delle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, nonché di tutte le altre piante che presentino sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di 200 m intorno alle piante contagiate, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante è inferiore allo 0,1 %;

c) distrugge, in situ o in un luogo vicino situato all'interno della zona delimitata e appositamente designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che potrebbero favorire la diffusione dell'organismo specificato. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato;

d) distrugge, in situ o in un luogo vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura delle piante specificate e di piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato ad opera dei suoi vettori;

e) sottopone agli opportuni trattamenti fitosanitari le piante specificate e le piante che possono ospitare i vettori dell'organismo specificato al fine di prevenire che tali vettori possano diffondere l'organismo specificato;

f) individua l'origine dell'infezione e rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. Alle autorità pertinenti della zona di destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a tali spostamenti in modo da consentire che le piante siano esaminate e ove opportuno siano applicate le misure adeguate;

g) vieta la piantagione di piante specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non sono a prova di vettore;

h) effettua un monitoraggio intensivo per accertare la presenza dell'organismo specificato svolgendo almeno ispezioni annuali nei periodi opportuni, analisi comprese, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto e alle piante specificate, nonché alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, in particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'articolo 8,

i) sensibilizza l'opinione pubblica circa il pericolo rappresentato dall'organismo specificato, nonché informa sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata ai sensi dell'articolo 7;

j) se necessario, prende misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

k) prende qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (1) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (2).


(1)  Guidelines for pest eradication programmesReference Standard ISPM No 9 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome (Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma). Pubblicato il 15 dicembre 2011. (2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No 14 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome (Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma). Pubblicato l'8 gennaio 2014.

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