Decreto del Fare, le semplificazioni previste per DUVRI, POS e PSC

Creato il 26 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Non solo procedimenti più semplici in materia edilizia. Il Decreto del Fare, pubblicato lo scorso 21 giugno sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 (scarica il Testo del DL 69/2013) dispone anche una nutrita serie di misure volte alla sburocratizzazione degli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

Si tratta di decisioni che saranno ulteriormente rafforzate nel c.d. Decreto Semplificazioni 2013, in attesa di pubblicazione, e di cui abbiamo dato notizia qualche giorno fa (leggi Decreto Semplificazioni 2013, più semplice la Sicurezza nei piccoli cantieri)

Nel dettaglio, agli articoli 32 e 38 del Decreto del Fare sono contenute semplificazioni in materia di DUVRI, POS, PSC, fascicolo dell’opera, verifica periodica delle attrezzature e prevenzione incendi.

Per quanti riguarda il DUVRI, il documento di valutazione dei rischi da interferenza, il Decreto del Fare prevede per i settori a basso rischio di infortunio (individuati dall’art. 29, comma 6-ter del d.lgs. 81/2008) che il datore di lavoro possa nominare un professionista, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, che sovrintenda alle operazioni di coordinamento tra imprese differenti nel medesimo luogo di lavoro.

Sempre all’art. 32, il Decreto del Fare demanda a un prossimo decreto la pubblicazione di modelli semplificati per la redazione del POS (piano operativo di sicurezza), del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e del fascicolo dell’opera.

Novità anche per quello che riguarda la verifica periodica delle attrezzature di lavoro. È ridotto a 45 giorni (anziché 60) il periodo di tempo entro cui gli enti preposti devono eseguire le prime verifiche sulle attrezzature.

Viene, inoltre, previsto l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche di comunicare al datore di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Infine, nell’ambito della prevenzione incendi, l’art. 38 del Decreto del Fare prevede l’esenzione da parte dei privati e degli enti di presentare l’istanza preliminare (prevista dall’art. 3 del d.P.R. 151/2011),  qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.


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