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Decreto svuota carceri e incendi: niente prigione per i piromani

Creato il 12 luglio 2013 da Paopasc @questdecisione

Decreto svuota carceri e incendi: niente prigione per i piromani

Una normativa presente nel decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, detto anche svuota carceri, sembrerebbe evitare il carcere anche per i piromani. E' quanto denuncia Maurizio Santoloci della testata online Diritto all'Ambiente in questo articolo. Il decreto si è reso necessario per far fronte al cronico sovraffollamento delle carceri italiane ma rischia, secondo questa ricostruzione, di lasciare liberi pericolosi delinquenti.

Cominciamo dall' articolo 423-bis del Codice Penale, che dice

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. [fonte]


Continuiamo con l' articolo 656 del Codice di Procedura Penale che, al comma 5, prevede che per pene inferiori a 3 anni si possano concedere misure alternative alla detenzione ma, al comma 9, stabilisce delle eccezioni alle misure alternative, tra cui il nostro 423-bis:

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che, entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice. []
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
[...] b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
[...] 3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: "423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" e' sostituito dal seguente: "572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale";

In sostanza, dal comma 9 dell'articolo 656 del C.P.P. sono stati eliminati i riferimenti all'articolo 423-bis del C.P., il che significa che i reati compiuti da chi c agiona un incendio non sono più elemento che esclude la possibilità di avere pene alternative al carcere. In poche parole, se qualcuno viene condannato a tre anni di carcere per il reato di incendio può usufruire della pena alternativa alla detenzione.

Tutto nell'ottica di ridurre il sovraffollamento delle carceri. Nota in ultimo Santonoci che, dai reati che non potevano usufruire delle pene alternative e che invece adesso ne usufruiranno, spuntano anche quelli previsti dall'articolo 624 bis c.p., Furto in abitazione e furto con strappo.


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