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Deduzioni e detrazioni Liberi professionisti con partita Iva dal reddito imponibile Irpef

Da Raffa269

Deduzioni e detrazioni Liberi professionisti con partita Iva dal reddito imponibile IrpefScopri quali e quanti sono i costi le deduzioni e le detrazioni per i libero professionisti, lavoratori autonomi, rappresentanti o agenti di commercio nell'ambito della propria attività ai fini del calcolo delle imposte Irpef da indicare nel modello Unico per la dichiarazione dei redditi con questa utile sintesi. Il presente articolo certo non può dirsi un'analisi esaustiva dell'argomento ma offre spunti interessanti alle domande dei lettori su specifiche voci di spesa. Per i dovuti approfondimenti si può fare riferimento oltre alle disposizioni normative anche agli articoli correlati che trovate in fondo o nella parole evidenziate in azzurro.

Chi effettua le detrazioni: l'ambito soggettivo di applicazione delle deduzioni o detrazioni Irpef
Iniziate con il fare i conti con chi può portarsi in deduzione o detrazione questi costi sono coloro che sono titolari di partita Iva ossia che esercitano mediante un numero di partita iva un'attività abituale e continuativa che hanno diritto ha detrarsi i costi che sono stati indispensabili al raggiungimento della propria attività, ossia sono costi strumentali ad essa. Già da questo primo paragrafo potremmo approfondire diversi concetti basilari del diritto tributario ma in questa sede vorrei darvi solo una sintesi delle detrazioni lasciando a voi la possibilità di approfondire con l'aiuto degli altri articoli.

L'ambito oggettivo di applicazione delle deduzioni e detrazione Irpef: quali sono le detrazioni
Come anticipato prima non tutti i costi sono detraibili dal reddito imponibile del professionista ma lo sono solo i costi strumentali all'attività che svolge.

Il criterio di detrazione dei costi di impresa
I costi sostenuti possono essere portati in detrazione dai ricavi del professionista nella stragrande maggioranza dei casi secondo un criterio di cassa ossia al momento del loro effettivo sostenimento o esborso finanziario; per farla breve quando li pagate, a nulla rilevando la data di emissione della fattura o la competenza del costo.
I costi che possono essere portati in detrazione dall'irpef del professionista devono essere strumentali all'attività ossia devono essere realmente sostenuti per generare quei ricavi ricavi o onorari.

Aggiungo un altro concetto relativo ai costi promiscui, ossia a quei costi che servono per acquistare beni o servizi che sono potenzialmente in grado di soddisfare sia le esigenze dell'attività di lavoro autonomo sia di interesse personale del medesimo soggetto persona fisica. Il legislatore fiscale non sarebbe in grado di verificare analiticamente soggetto per soggetto quale parte di costo sia effettivamente destinato all'attività di lavoro autonomo e quale al consumo personale pertanto interviene definendo delle percentuali forfettarie massime di deducibilità, come nel caso dei telefoni cellulari o dell'abitazione destinata ad abitazione e studio del professionista.

Ai fini della detrazione facciamo degli esempi per capire quali spese sono deducibili e quali detraibili dal reddito imponibile del libero professionista titolare di partita Iva. E' il caso per esempio dei costi sostenuti per l'apertura della partita Iva, francobolli, marche da bollo, cancelleria, perconsulenza iniziale ad un commercialista, per la fattibilità di una iniziativa o la semplice assistenza per la tenuta della contabilità o il disbrigo iniziale delle pratiche amministrative, come l'apertura della partita Iva mediante la trasmissione telematica del modello di inizio cessazione o variazione d'attività.

Proseguendo possiamo immaginare che il professionista prenda in affitto un ufficio o uno studio i cui canoni mensili potranno essere portati in detrazione sempre secondo un criterio di cassa. Se invece si opta per l'abitazione principale i costi potranno essere dedotti in modo promiscuo supponiamo al 50%, anche se in questo caso è solo un problema di rappresentazione nella dichiarazione in quanto sapete che il reddito prodotto dall'abitazione principale non è tassato per cui in questo senso si tratterà di indicare il 50% della rendita dell'immobile come non tassabile ai fini del reddito della persona fisiche e l'altro 50% non tassato perchè detratto come costo professionale: in pratica la differenza è nulla. Anche qui potete leggere l'articolo di approfondimento dedicato proprio alla deduzione dei costi degli immobili dei professionisti.

Vi consiglio sempre di ragionare sulla percentuale di costi che potete portare in detrazione rispetto alla casa adibita promiscuamente a studio in quanto sono dell'avviso che debbano essere difendibili in sede di accertamento dell'agenzia delle entrate la percentuale di costi che portiamo in detrazione, ossia creare un criterio (per esempio basato sull'orario di lavoro destinato all'attività di impresa in casa) e seguirlo. La contestazione poi sarà in capo all'agenzia delle entrate che dovrà trovare i mezzi per disconoscerlo o di trovarne uno maggiormente condivisibile.

Invece quello che sento spesso è che il 50% dei costi dell'abitazione lo porto in detrazione indicando una percentuale forfettario che almeno personalmente mi troverei a disagio in sede di contenzioso o di accertamento a dover difendere. Trai costi sostenuti per lo studio o l'ufficio vi rientrano anche i costi per le utenze telefoniche, internet, luce, acqua, gas, spese condominiali, spese per le pulizie, spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria (approfondisci con il post dedicato alla detrazione delle spese immobili per i professionisti con partita Iva) se in locazione quelle straordinarie sono a carico del proprietario in realtà, salvo diversa pattuizione tra le parti).

Anche i mobili e gli arredi, librerie, attaccapanni, scrivanie sedie e poltrone, nonché divani per la stanza di ricevimento sono deducibili dal reddito imponibile secondo un criterio di cassa qualora impiegati nell'esercizio della vostra attività professionale.
Inoltre potrete fare (e forse è consigliabile) fare una destinazione tra la parte di casa che destinate all'attività professionale e la parte di casa che state destinando al consumo e alla vita personale in quanto in sede di accertamento, ispezioni, verifica ecc potranno visionare solo quella destinata all'attività professionale. Questo ragionamento ovviamente si deve rispecchiare anche nelle spese che vi portate in detrazione pertanto almeno personalmente non mi porterei mai in detrazione le spese sostenute per la cucina per intenderci.

Dalle dotazioni immobiliari e mobiliari passiamo alla detrazione delle dotazioni informatiche come PC, dei Monitor, tablet, smartphone, cabinet, software utilizzati per l'attività professionale o anche per la gestione amministrativa e contabile della stessa, le attrezzature minute e le componenti sostituite a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono compresi anche eventuali palmari, telefoni e blackberry, compresi anche i costi a questi connessi secondo le disposizioni del TUIR.

Anche le spese sostenute per le assicurazioni professionali, tanti pià che per alcune categorie sono ormia diventate anche obbligatorie, sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 100 per cento della spesa spstenuta. Quindi parliamo della responsabilitàcivile verso terzi derivante dall'esercizio della professione ma escluderei per esmepio quella per l'assicurazione dello Studio. Includerei invece quella per rischio di furto o incendio della documentazione presente.
La etssa deducibilità si applica anche i fini Irap e per quello che concerne l'Iva si rileva la totale inerenze del costo per cui la detrazione Iva è al 100%.

Spese di formazione, convegni master, compresi anche i costi di vitto e alloggi (articolo di approfondimento sulla detrazione delle spese per corsi di aggiornamento per liberi professionisti).
Poi potreste detrarvi anche le spese per la vostra formazione professionale per corsi di aggiornamento, master, corsi di specializzazione avanzata, convegni e cc sempre che siano attinenti alla vostra attività e nella misura del 50% delle spese sostenute a cui andrete ad aggiungere anche le eventuali spese di alloggio e trasporto connesso alla frequentazione del corso.

A questi costi detraibili potrete aggiungere anche eventuali costi per giornali o riviste specializzate sempre che siano attinenti inerenti l'attività svolta.

Le spese potranno essere sostenute anche all'estero sempreché siate in grado dimostrare l'effettivo sostenimento del costo per cui potete mantenere una copia dell'originale della fattura e la movimentazione finanziaria sarà documentabile con l'estratto conto bancario la cui copia nel cassetto o in una cartella sul PC fa sempre comodo e dovrebbe sempre essere conservata.

V'è anche la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa e nei limiti di quanto contenuto nel TUIR, comprese anche le spese bancarie dei conti correnti su cui transitano le movimentazioni relative all'attività del libero professionista.

Rispetto ai costi sostenuti per il trasporto potete mantenere copia anche delle ricevute o delle fatture per l'acquisto di un mezzo di locomozione destinato all'attività di impresa che destinate all'attività compresi anche i costi di assicurazione, marche da bollo, pedaggi autostradali,ricordando che dovrete destinare solo uno all'attività e solo i costi a questo connesso potranno essere detratti dal reddito imponibile del professionista. A questi anche i costi relativi al carburante (ricordo che con il DL sviluppo 2011 la compilazione della scheda carburante è stata esclusa nel caso di pagamento del e di tracciabilità della spesa mediante carta di credito).

Potete leggere anche l'utlimo articoo dedicato alla detrazione degli interessi passivi su leasing auto per i liberi professionisti. Presto avrete a disposizione un vademecum per le detrazioni die professionisti in modo anche da farvi un'idea delle possibili deduzioni ed avere anche un risocntro pratico ed immediato di quanto sopra riportato.

Se avete dei contenuti da aggiungere e che possono essere utili anche agli altri professionisti potete lasciare i vostri commenti:-) o le vostre esperienze scrivendo e pubblicando la vostra storia.

Spese di vitto e alloggio deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi ma se se sono sostenute dal committente e riaddebitate, la deducibilità è integrale, mentre se sono sostenute dal professionista e riaddebitate si torna alla regola generale
Spese di rappresentanza deducibili al 75% nel limite dell'1% sui compensi vedete l'articolo di approfondimnto sulle spese di formazione e partecipazione a convegni.
Costi per beni strumentali ad uso promiscuo devono essere prese al 50% (autoveicoli e motoveicoli esclusi che hanno percentuali diverse (20% per un solo autoveicolo).

Acquisto di studio o immobili strumentale o ufficio
La deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali vale solo se per gli acquisti prima del 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-2009 (cfr risoluzione 13 del 2010). Magra consolazione è la deduzione del 30% dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
E' consentita solo se il contratto prevede una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale che nel caso di beni immobili prevede una deduzione del costo (e non detrazione) per un periodo non inferiore a dodici anni; questo avviene dal 29 aprile 2012.

Per i costi dell auto aziendali presi in leasing
La deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale che attualmente è pari a 4 anni. I canoni di locazione finanziaria in questo caso sono deducibili non per cassa ma per competenza. e si applicano le stesse regole viste sopra per gli immobli presi in leasing.

Aggiornamento 2012: Vi ricordo anche di leggere l'articolo dedicato ad alcune delle principali novità per i liberi professionisti dal 2012 introdotto con il Governo Monti.

Guida alla fatturazione
Guida Modello Unico Persone fisiche
Detrazione Spese corsi aggiornamento Master, ecc

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