Quando si stipula un contratto di locazione, è possibile che sin da subito si parli di caparra o deposito cauzionale.
Questi due termini, impropriamente usati come sinonimi, sono relativi a due momenti differenti da non confondere.
La caparra è una somma in denaro che può essere temporaneamente versata all’agenzia immobiliare o al proprietario dell’immobile da parte del futuro conduttore come interesse ed impegno alla futuro contratto di affitto. Una volta trovato l’accordo e stipulato il contratto di locazione, la somma versata in termini di caparra deve essere restituita al conduttore, o al più trasformata in parte del deposito cauzionale o dell’affitto per la prima mensilità.
Dall’altro lato il deposito cauzionale è quella somma di denaro che il proprietario richiede nel momento della stipula del contratto di locazione a garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto. Il deposito è previsto allo scopo di tutelare il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati dall’inquilino all’immobile, per difenderlo da eventuali non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione, ed in generale contro ogni possibile inadempimento da parte dell’inquilino.
Al termine della locazione il deposito cauzionale va restituito al conduttore a condizione che lo stesso abbia integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni.
Il conduttore è infatti obbligato, alla scadenza del contratto, a consegnare l’immobile nella medesima condizione in cui lo ha ricevuto dal proprietario, salva l’usura d’uso.
Quindi quando il proprietario scadenza del contratto rientra in possesso dell’immobile, verifica lo status. Qualora sussistano danni provocati dalla negligenza o dall’incuria del conduttore, può trattenere le somme necessarie per gli interventi di riparazione dal deposito cauzionale. Nel caso in cui non si riscontrino danni all’immobile, il proprietario è tenuto alla restituzione dell’intero importo.
Il deposito cauzionale non può mai superare le tre mensilità di canone, anche se spesso per prassi si chiedono solo due mensilità.
Tale deposito non è un anticipo sulle mensilità di affitto. A volte i conduttori pretendendo poi di non pagare gli ultimi mesi di canone ma una volta spiegata la natura del deposito è chiaro che non può essere così. Trattandosi di una cauzione anche contro eventuali danni all’immobile, questi potranno essere pienamente valutati solo dopo la cessazione del contratto e lo sgombero dei locali, salvo differenti accordi con il locatore.
Parte integrante del contratto di locazione è il verbale di consegna in cui sono descritte le condizioni dell’immobile che viene affittato. Al termine della locazione, è prassi effettuare un sopralluogo e redigere il verbale di riconsegna dove devono essere evidenziati, e se possibile comprovati, eventuali danni all’immobile, a questo punto si quantifica la cauzione che si intende trattenere.
L’importo versato del deposito cauzionale deve quindi essere specificato all’interno del contratto di locazione. Sul deposito maturano interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Qualora ciò non avvenga gli interessi maturati devono essere corrisposti al conduttore all’atto della restituzione del deposito.
Speriamo l’articolo sia di ausilio per le prossime stipule di contratti di locazione!