Detassazione produttività 2016 e parametri di misurazione

Creato il 18 marzo 2016 da Studiocassaro

La legge di Stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015 tra le varie disposizioni in materia di lavoro, reintroduce il regime fiscale agevolato su premi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa nel corso del 2016.La detassazione si applica solo al settore privato e l'aliquota si conferma pari al 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.
Tra le novità riscontriamo l’innalzamento a 50.000 euro del tetto di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (erano 40.000 euro per il 2014), si riduce inoltre a 2.000 euro il limite di retribuzioni detassabili rispetto ai 3.000 euro previsti in passato, con possibilità di innalzamento fino ad un limite massimo pari a 2.500 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Ulteriore novità riguarda l’inclusione tra le somme detassabili delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Ai fini della determinazione dei premi di produttività, si computa anche il periodo obbligatorio per congedo di maternità. La legge 208/2015 conferma, in linea con quanto già previsto nelle annualità precedenti, l’obbligo della contrattazione di secondo livello e dispone che le somme ed i valori detassabili “devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”.
L’accordo di secondo livello, a norma dell’art. 14, D. Lgs. n. 151/2015, dovrà poi essere depositato, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Tra le novità di maggior interesse si prevede la detassazione completa di somme sostitutive della retribuzione legate a misure di welfare aziendale.Il comma 190 della legge n. 208/2015 ha apportato variazioni molto significative all’art. 51 T.U.I.R. intervenendo sulle regole di determinazione del reddito da lavoro dipendente ed introducendo un principio di vera e propria sostituibilità tra retribuzione “monetaria” e beni/servizi, al ricorrere di determinate condizioni.La nuova formulazione dell’art. 51, comma 2, lettera f) prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’esenzione per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100” .
In altri termini, dal 2016 tali somme potranno essere considerate esenti da imposizione fiscale non solo per il comportamento unilaterale del datore di lavoro ma anche quando siano previste in accordi, contratti o regolamenti aziendali, purché offerte alla generalità o a categorie di dipendenti.
Nella nuova lettera f-bis), si prevede l'esenzione per “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12” e vengono elencati espressamente i servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi (novità dal 2016), la frequenza di ludoteche, di centri estivi ed invernali e le borse di studio.Con l’introduzione della lettera f-ter) al comma 2 dell'art. 51 T.U.I.R. , la legge di Stabilità 2016, sancisce l’esenzione fiscale di somme e prestazioni erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, destinate alla fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell’art. 12.Riassumendo, le modifiche apportate all’art. 51 T.U.I.R., adesso consentono la sostituzione, anche parziale, tra retribuzione in denaro e benefits ma limita tale facoltà alle sole erogazioni connesse alla produttività, se previste dalla contrattazione aziendale o territoriale, in tal modo tali somme non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.
La legge di Stabilità 2016 inoltre introduce il comma 3-bis all’art. 51 T.U.I.R., che prevede la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi in applicazione dei precedenti commi 2 e 3, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronicoche riportino un valore nominale.

I criteri stabiliti dal decreto attuativoLe imprese ed i sindacati dovranno stabilire dei “criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività attraverso indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.Nel contratto di produttività dovranno essere indicati  i parametri che l’azienda utilizzerà ed ai quali sarà agganciato il raggiungimento del premio. Ogni datore di lavoro potrà scegliere tra 20 criteri stabiliti dal decreto attuativo, vale a dire:
  • volume della produzione rispetto ai dipendenti;
  • fatturato per dipendente;
  • MOL (margine operativo lordo);
  • indici di soddisfazione del cliente;
  • diminuzione di riparazioni e rilavorazioni;
  • riduzione degli scarti di lavorazione;
  • rispetto dei tempi di consegna in termini percentuali;
  • rispetto delle previsioni di avanzamento lavori;
  • modifiche dell’organizzazione del lavoro;
  • lavoro agile;
  • modifiche dei regimi di orario;
  • rapporto tra costi effettivi e costi previsti;
  • diminuzione dell’assenteismo;
  • brevetti depositati;
  • diminuzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti;
  • diminuzione dei consumi energetici;
  • diminuzione degli infortuni;
  • diminuzione dei tempi di lavorazione;
  • diminuzione dei tempi di commessa;
  • ulteriori parametri definiti dall'azienda.
a cura del Dott. Mario Cassaro - Consulente del Lavoro