Solitamente si tende a considerare come sinonimi i termini detenzione e possesso. In realtà così non è.
L’ art. 1140 cc. definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui” .
Così mentre la proprietà è un diritto (godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo), il possesso configura una situazione di fatto. Possessore è dunque colui che usa il bene di là dalla circostanza che sia o meno titolare di un diritto reale sullo stesso. All’elemento materiale del comportamento se ne aggiunge uno spirituale, soggettivo: l’anismus possidendi, ovvero l’intenzione di usare la cosa come oggetto di un proprio diritto.
Tuttavia, poiché le intenzioni del soggetto restano nella sua sfera giuridica e non hanno rilevanza per il diritto, ai fini della distinzione tra possesso e detenzione è necessario vi sia, oltre alla diversità di animus, una diversità di condotta.
In base al secondo comma dell’ art. 1140 cc. infatti: “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa” .
Detentore è dunque colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di usarlo come oggetto di un proprio diritto di proprietà ed ha un comportamento non corrispondente all’esercizio di un diritto reale. Riconosce l’ altrui diritto sulla cosa.
Ad esempio: colui che presta un libro ad un amico ne ha il possesso mediante l’amico che è detentore.