Continuano ad arrivare in Redazione molti quesiti da parte dei lettori sulla possibilità di rimediare ad errori sulle fatture o sul bonifico parlante utilizzato per pagare le spese di ristrutturazione edilizia, che si vogliono portare in sconto sul Modello Unico per usufruire della Detrazione 50%, valida fino al prossimo 31 dicembre 2013.
Vediamo allora brevemente quali sono gli errori più comuni e come è possibile risolverli per non compromettere l'accesso al bonus fiscale della Detrazione 50%.
Gli errori sul bonifico bancario (o postale) parlante
Con l'eccezione del Bonus Mobili, per il quale l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di pagare con carte di debito o carte di credito, l'unica forma di pagamento ammessa per poter sfruttare l'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è il bonifico bancario c.d. parlante.
È dunque opportuno prestare molta attenzione nella compilazione del bonifico, inserendo una causale corretta e i giusti riferimenti normativi per non inficiare l'accesso alla Detrazione 50%.
Rimangono del tutto validi i consigli che abbiamo fornito nel recente passato e che riguardano le istruzioni per compilare correttamente il bonifico bancario (leggi I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%) e alcuni esempi di causali che è possibile utilizzare (leggi Ristrutturazioni e Detrazione 65%, ecco degli esempi di bonifici parlanti).
Nel caso l'errore sia di un riferimento normativo sbagliato, è la stessa Agenzia delle Entrate ad avere chiarito che l'errore, di per sé, non compromette l'accesso alla Detrazione 50%. In sostanza, afferma il Fisco, "l'errore nel riportare la corretta dicitura di legge sulla causale del bonifico per la Detrazione 50% è sanabile solo se non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento".
In altri termini, anche in presenza di un errore, se l'istituto di credito o le Poste hanno operato la ritenuta d'acconto del 4%, lo sbaglio non blocca il Bonus.
Ma nel caso si siano omesse le altre informazioni "vitali" o che l'errore nel riferimento normativo sia tale da avere impedito alla banca di registrare la ritenuta d'acconto?Sono sempre le Entrate a rispondere al quesito con la risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012 relativa specificatamente all'incompletezza dei dati sul bonifico bancario parlante, nella quale si dice espressamente che "la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta [...] in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta del 4%".
Gli errori sulla fattura
Per l'accesso al bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è necessario che tutti i pagamenti siano giustificati da pezze d'appoggio, ossia dalle fatture emesse dalle imprese edili e dagli artigiani che hanno eseguito i lavori. Le fatture devono essere intestate a chi ha sostenuto la spesa (ha cioè eseguito il pagamento tramite bonifico e richiesto la detrazione 50%).
A dirimere la questione è sempre l'Agenzia delle Entrate, questa volta con la circolare 13 maggio 2011, n. 20, nella quale si dice espressamente che "nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta".
Ricordiamo infine che non è più obbligatorio inserire in fattura una voce apposita per la manodopera.