Detrazione 55%, ecco gli importi detraibili per gli interventi

Creato il 28 settembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Prosegue la nostra analisi dedicata alla detrazione 55% per interventi di risparmio energetico, con la quale esaminiamo, di volta in volta, gli aspetti salienti delle agevolazioni fiscali per i lavori di efficientamento degli edifici. La base di questi approfondimenti, come più volte ricordato, è l’ottima guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle agevolazioni fiscali aggiornata ad agosto 2012 (leggi anche Detrazione 55% risparmio energetico, la guida aggiornata ai bonus fiscali).

La domanda a cui rispondiamo con questo post è la seguente: quali sono gli interventi interessati alla detrazione 55%? E ancora, qual è, per ciascuno di essi, l’importo massimo detraibile?

Sono quattro le tipologie di intervento per i quali è fruibile la detrazione 55% fino al 30 giugno 2013: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sugli involucri degli edifici; installazione di pannelli solari; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Per questa tipologia di interventi è possibile detrarre complessivamente fino a 100.000 euro di spesa.

Per tale categoria di interventi non sono stabiliti delle opere o dei lavori specifici. In altre parole, per “interventi di riqualificazione energetica” si intendono tutti quelli che consentono di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dall’allegato A del d.m. 11 marzo 2008.

L’intervento rientra tra quelli ammessi alla detrazione 55% se consente di raggiungere il risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. È opportuno infine ricordare che l’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Interventi sugli involucri degli edifici
Per questa tipologia di interventi è possibile detrarre complessivamente fino a 60.000 euro di spesa.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.

Installazione di pannelli solari
Per questa tipologia di interventi è possibile detrarre complessivamente fino a 60.000 euro di spesa.

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali
Per questa tipologia di interventi è possibile detrarre complessivamente fino a 30.000 euro di spesa.

Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 2012, inoltre, la detrazione 55% è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per fruire della detrazione 55% è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, pertanto, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.


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