Sono stati ammessi al bonus fiscale gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, ma deve essere mantenuta la volumetria originaria.
A partire dal 21 agosto 2013 si può applicare la detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica di demolizione di un immobile e per la sua ricostruzione con sagoma differente ma conservando la volumetria originaria. Lo precisano i tecnici dell’Enea con la nuova Faq 68 bis, pubblicata il 21 marzo scorso.
Ecco la nuova Faq n. 68 bis
Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo della detrazione 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?
La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “#ristrutturazioneedilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e facendo attenzione, nelle zone omogenee A – di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n°1444-, e in quelle equipollenti, secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’Art.23 bis del Testo unico), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Sono comunque esclusi dalla detrazione 65% gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004. Bisogna poi fare attenzione, nelle zone omogenee A e in quelle equipollenti, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’art. 23 bis del Testo unico.