Detrazione 65%, dal DL 63/2013 sparisce l’allegato dello scandalo

Creato il 07 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, che ha fissato la nuova detrazione 65% per gli interventi di riqualificazione energetica in edilizia, è scomparso il “famigerato” riferimento all’allegato 1 che indicava precisi e molto severi limiti di trasmittanza per accedere al bonus fiscale.

Rimangono pertanto validi, allo stato attuale, i vecchi limiti di trasmittanza stabiliti dal d.m. 26 gennaio 2010.

Ma non solo. Come indicato nella tabella (consulta leggendo il post Detrazione 65%, i lavori privati e condominiali ammessi e la spesa agevolabile) inizialmente presente nello schema del decreto, erano indicati anche dei “costi unitari minimi” ed era stabilito l’obbligo di installazione di valvole termostatiche.

Grande soddisfazione, e un bel sospiro di sollievo, da parte degli industriali per questo stralcio che rende sicuramente più facile l’ottenimento della Detrazione 65% da parte dei privati che desiderano migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

In particolare l’Uncsaal, fugati tutti i dubbi sull’impianto definitivo degli articolati che disciplinano la detrazione 65% e la detrazione 50%, ritiene che “questo provvedimento sia molto positivo per l’intero settore delle costruzioni”.

Ora la palla passa al Parlamento che avrà a disposizione 60 giorni di tempo per convertire in Legge dello Stato il DL 63/2013. Tra le modifiche che saranno presumibilmente presentate in sede di discussione c’è senz’altro la proposta di mettere sotto l’ombrello della Detrazione 65% gli interventi per l’adeguamento antisismico degli edifici (leggi anche Detrazioni 65%, si lavora per estenderla alle misure antisismiche) .

Allo stato attuale, infatti, i lavori per la prevenzione del rischio sismico possono essere scontati sul Modello 730 con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (quindi la Detrazione 50%).

Nessuna modifica, almeno dalle notizie che abbiamo a oggi, sono previste per le pompe di calore che non sono comprese tra le agevolazioni della Detrazione 65%, e per le quali, invece, si potrà accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico (leggi anche Confronto tra il Conto Termico e la nuova Detrazione 65%).

Ricordiamo che il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione 50% e la detrazione 65%. Quest’ultima rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2014 nel caso di interventi di riqualificazione energetica eseguita sui condomini e che riguardino almeno il 25% della superficie (la c.d. “ristrutturazione importante”).

di Marina Rui Ferro


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