Per accedere alla Detrazione 65% relativa a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, occorre seguire una serie di procedure leggermente più complesse di quelle richieste per avere diritto alla Detrazione 50% “semplice” per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Abbiamo parlato diffusamente del c.d Ecobonus 65% nella nostra Pagina Speciale Detrazione 65%, che invitiamo a consultare. Sulle scadenze, ricordiamo, che la possibilità di sfruttare la Detrazione 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini.
In questo post forniamo alcuni indicazioni riassuntive relative alle quattro cose essenziali da sapere, per non perdere il diritto alla Detrazione 65% e che riguardano:
1. La comunicazione da inviare all’ENEA (quali schede inviare? E quali dati indicare?)
2. La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (Quando inviarla? Cosa deve esserci scritto?)
3. La predisposizione della relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato (Quando è obbligatoria?)
4. Il pagamento tramite bonifico bancario parlante (Di cosa si tratta e quale è la causale corretta?)
La comunicazione da inviare all’ENEA
La comunicazione da inviare all’ENEA in forma telematica, entro 3 mesi dalla fine dei lavori, deve contenere una scheda descrittiva dei lavori e i dati di efficienza energetica dell’immobile.
Per quasi tutti gli interventi realizzati al fine di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile deve essere utilizzato il modello di scheda informativa, riprodotta all’allegato E del d.m. 19 febbraio 2007. L’eccezione riguarda l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria (solare termico) e di nuove finestre comprensive di infissi, per cui si utilizza la scheda dell’allegato F del medesimo decreto.
I dati di efficienza energetica che vanno comunicati all’ENEA sono quelli che si trovano sull’Attestato di Prestazione Energetica relativo all’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di efficientamento energetico, per i quali si richiede la Detrazione 65%.
La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione alle Entrate va fatta solo se i lavori proseguono tra un anno e l’altro (quindi in periodi di competenza fiscale differenti). Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta, il contribuente deve inviare la comunicazione con l’indicazione delle spese sostenute in tale periodo.
Relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato
Terzo punto importante per avere diritto alla Detrazione 65% è la predisposizione di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito industriale, agronomi o periti agrari).
Nella relazione asseverata, il tecnico abilitato certifica che gli interventi realizzati rispondono ai requisiti di legge indicati agli artt. 6-9 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007.
Non sempre è obbligatorio possedere la relazione asseverata. Questa, infatti, può essere sostituita da una dichiarazione del produttore in caso di acquisto e installazione di pompe di calore, finestre e infissi, impianti geotermici e caldaie a condensazione.
Bonifico parlante
Forse il più noto obbligo legato allo sfruttamento delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie è il pagamento mediante bonifico bancario parlante. Si tratta senz’altro del vincolo più stringente e per il quale, in caso di errori, l’unico modo di sanare la posizione del contribuente è la ripetizione del pagamento.
Le istruzioni per la corretta compilazione del bonifico bancario (valido anche per la Detrazione 65%) sono state riportate dalla nostra Redazione nel post I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%.
Nel caso della Detrazione 65% cambia, ovviamente, la causale da indicare sul bonifico che deve essere del seguente tenore: “Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296″.