Premessa: il 730 precompilato
Se avete utilizzato come modalità di pagamento lo scontrino parlante vi dovreste in teoria già trovare nella dichiarazione gli importi sostenuti nel corso dell'anno oggetto di dichiarazione in quanto sono dati che sono confluiti al momento dell'acquisto nell'anagrafe tributaria. Proprio in questi giorni l'agenzia delle entrate sta elaborando le risultanze di tutti le altre spese tracciate (assicurazioni, canoni di locazione, redditi lavoro dipendente, ecc). Dovreste quindi solo fare attenzione a verificare che quadrino con le vostre risultanze e gli scontrini che vi sarete conservati nel corso dell'anno. Rispetto gli step per la generazione della dichiarazione potete approfondire l'argomento successivamente alla lettura di questo leggendo la Guida alla compilazione del 730
Dove indicare le spese nella dichiarazione dei redditi 730?
Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. " scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.
Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Quanto vale la detrazione dalle tasse o imposte (si chiamano imposte in questo caso)
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto- scrittore).
Fattispecie di spese per disabili
Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Per quello che concerne le barriere architettoniche vi segnalo l'articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione fiscale delle barriere architettoniche nel 730
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per inter- venti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud- dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Spese mezzi di locomozione e veicoli per disabili
Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:
- ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Handicap Grave
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente " affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano " ridotte o impedite capacità motorie permanenti " la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Costi di adattamento veicoli alle necessità del disabile
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nel- l'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as- soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo- mento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m))
Vi segnalo poi l'articolo dedicato alla detrazione fiscale per l'acquisto di autoveicoli per disabili dove troverete anche le altre agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore non solo ai fini Irpef ma anche ai fini Iva