Detrazione Irpef interessi passivi sul mutuo cointestato
Nel caso di un mutu cointestato avete già avuto modo di leggere un articolo precedentemente scritto che sosteneva la detrazione degli interessi passivi per entrambi i coniugi indipendentemente dall'intestazione delle fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dai fornitori e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute. (leggi l'articolo sulla intestazione delle fatture nel mutuo cointestato).
Facciamo però un passo indietro perchè come abbiamo avuto modo di verdere nel caso di mutuo cointestato di un'abitazione principale di cui risultano proprietari entrambi è ammessa per entrambi la detrazione degli interessi passivi sul mutuo. Come infatti chiarito nella piccola guida alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo il limite dei 4.000 o 4 mila euro andrà ripartito tra i coniugi.
Detrazione interessi passivi con coniuge fiscalmente a carico
Tuttavia si generano non di rado le due situazioni che vedono uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell'altro coniuge cointestatario del mutuo: in questo caso la quota dell'uno può essere detratta fiscalmente nel 730 dall'altro coniuge ma semprechè che si rispetti la regola intestazione del mutuo - intestazione della casa. Può aversi anche il caso in cui vi siano due o più intestatari della casa ed un solo del mutuo: quest'ultmo potrà detrarre tutti gli interessi passivi nel limite di 4 mila euro.
La separazione o divorzio ed il problema dell'accollo interno
Il problema o le domande che possono emergere riguardano anche le vicende successive che possono caratterizzare la vita dei coniugi ossia la separazione consensuale, o legale o il divorzio e di come queste possono rispercuotersi sulla detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
In caso di separazione consensuale o legale di conugi che quindi ancora non sono divorziati si può dire che la detrazione è possibile ancora per entrambi in quanto è come se si trattasse ancora di familiari o figli.
Come evidenziato dalla circolare 20 del 2011 dell'Ade: "Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell'immobile dimorino i figli."
Detrazione interessi passivi sul Mutuo e nuda proprietà
In merito invece alla fattispecie che vede l'intestazione di un mutuo contratto per acquistare la nuda prorpietà di un immobile con contestuale concesisone dell'usufrutto al figlio l'ade chiarisce che il nudo proprietario esercita la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.
La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo anche nel caso in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare e dove per tale deve intenderzi il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Tuttavia non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato.
Decadenza della detrazione fiscale
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
Vi ricordo anche gli altri articoli correlati come per esempio quello sulla detrazione fiscale degli oneri oneri accessori al mutuo che sono considerati nel montante del valore da portare in detrazione fiscale
Una volta poi definiti i valori detraibili potete leggere dove indicare nel 730 gli interessi passivi o anche nel modello Unico a seconda di quello che compilate.
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