La prima regola interessante da conoscere: Iva e Ires sono indissolubilmente legati tra loro
Il Regime Iva e quello delle imposte sui redditi sono legati tra loro in quanto la prima regola da sapere è che l'Iva eventualmente rimasta indetraibile (perchè così disciplina in alcuni casi la legge italiana, potrà essere trattato come un costo deducibile ai fini del reddito Ires, Irap o Irpef. In pratica se normalmente fatto 100+ 22 di iva il costo di 100 è deducibile ai fini ires per cui determina supponiamo un risparmio di 27,5 (aliquota del 27,5% ai fini Ires) nel caso in cui l'Iva sia detraibile ammettiamo per il 40% (come avviene per le auto) allora il restante 60% di quel 22 di Iva si andrà a sommare ai 100 di costi deducibile valido ai fini Ires. Spero di essere stato molto chiaro perchè sono stato molto diretto nella spiegazione, per cui se avete problemi scrivetemi che vi spiego.
La seconda regola importante: rete fissa e mobile sono diverse
La telefonia Fissa
Il trattamento Iva connesso alla telefonia mobile è diverso da quello per la telefonia Fissa in quanto quella fissa è detraibile al 100% in quanto si presume la completa e totale inerenza salvo eventuali accertamenti dell'agenzia delle entrate che ne dimostrino fisicamente èun utilizzo a scopi privati che farebbere riprendere tassazione il costo magiore dedotto con applicazione di sanzioni ed interessi.
Sono detraibili al 100 per cento non solo l'Iva pagata in bolletta ma anche le spese di installazione, di allaccio, di impianto e manutenzione contro l'80% del costo deducibile ai fini Ires ed Irpef.La telefonia mobile
Per i cellulari, smartphone o telefonia mobile in genere la detrazione invece scende claomorosamente al 50%, come disposto dall'articolo 19 bis, comma 1, lettera g) del DPR 633 del 1972 che recita " l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo ".
Come dicevamo prima un 50% sarà detraibile mentre il restante 50 per cento andrà ad aumentare il costo deducibile Ires, Irap o Irpef deducibile a titolo di telefonia fissa o mobile e secondo la loro disciplina che trovate appunto descritta nell'articolo di approfondimento sottolineato in celeste.
Vi anticipo che la deducibilità Ires, Irap i Irpef per queste è pari all'80% per cui sappiate che il 50% di quell'Iva che non vi potrete detrarre in reatà la recuperete seppur molto parzialmente tramite la minor imposta ires ed irap che andrete a non versare.Uso promiscuo del cellulare per i lavoratori autonomi
In questa singola fattispecie poi anche la deducibilità del costo ai fini ires ed irap subirà una decurtazione automatica per effetto della presunzione che i lavoratori autonomi usano il cellulare anche a fini privati per cui dovrete considerare come base deducibile solo il 50%.
Uso del cellulare al dipendente
Lo stessa vale nel caso del cellulare o PC dato al dipendente che dovrà essere tassato in busta paga del dipendente come fringe benefit pena l'indeducibilità del costo ai fini ires per l'impresa e anche l'indetraibilità ai fini Iva.
Articoli correlati: Deducibilità Spese Telefoniche ai fini Ires, Irap ed IrpefRiferimenti normativi: articolo 102 , 75 e 54 del Tuir e articolo 19 bis del DPR 633 del 1972, Art. 75 DPR 917/1982; Legge 27 dicembre 2006, n° 296 - Legge finanziaria 2007, Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 104 del 007, Circolare Agenzia delle Entrate n° 12 del 2008, Circolare Agenzia delle Entrare n° 47 del 2008, Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 9 del 2012
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