Detrazione spese sanitarie nei modelli 730 e UNICO

Creato il 24 aprile 2012 da Studiocassaro
Illustriamo brevemente le modalità di detrazione delle spese mediche ricordando che alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione.Tra le spese sanitarie detraibili ricordiamo le prestazioni chirurgiche, le analisi cliniche, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, le prestazioni specialistiche, l'acquisto o l'affitto di protesi sanitarie, le prestazioni rese da un medico generico (anche medicina omeopatica), le spese di ricovero per operazioni chirurgiche, l'acquisto di medicinali, le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici,  le spese relative al trapianto di organi, l'importo dei ticket pagati, le spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute per prestazioni rese da personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona, quelle per prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale o per prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.Per tali spese la detrazione spetta nella misura del 19% sull'importo che eccede euro 129,11.Spettano invece per l'intero importo sostenuto le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili e quelle sostenute per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei medesimi soggetti, inoltre le spese sostenute per l’acquisto del cane guida dei non vedenti ed è inoltre prevista una detrazione forfettaria, pari ad euro 516,46, per il mantenimento del cane guida.La detrazione delle spese sanitarie spetta se la spesa è certificata da fattura o da “scontrino parlante”, in cui devono essere specificati la natura (anche con dizioni abbreviate o le sigle SOP o OTC), la quantità ed il codice alfa-numerico dei prodotti acquistati, oltre naturalmente al codice fiscale del destinatario.Non beneficiano della detrazione i parafararmaci, ed i prodotti fitoterapici (esclusi quelli approvati dall’AIFA) nonchè gli integratori alimentari.