Dichiarazione detrazioni solo in caso di variazioni

Creato il 07 gennaio 2013 da Studiocassaro
I lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente non hanno più l’obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, come stabilito dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, art. 7, convertito nella Legge n. 106/2011In assenza di variazioni, infatti, la dichiarazione al sostituto d’imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, come avveniva prima dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, che aveva introdotto l’obbligo della dichiarazione a cadenza annuale.L’obbligo di presentare al sostituto d’imposta una nuova dichiarazione sussiste pertanto solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (ad esempio nel caso in cui il coniuge o un figlio cessi di essere fiscalmente a carico).