Dichiarazione di Prestazione on line, così le aziende riducono i costi

Creato il 02 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Si tratta di una proposta normativa presentata dalla Commissione europea: le aziende di prodotti da costruzione potranno caricare sul web le dichiarazioni di prestazione (DoP). A oggi, le dichiarazioni di questo tipo devono essere comunicate a ogni cliente per posta elettronica o tradizionale. Lo scopo è naturalmente quello di semplificare l’iter amministrativo e di ridurre i costi per le aziende.

Una volta che l’atto normativo sarà stato adottato, le imprese potranno pubblicare on line i certificati. Naturalmente, i produttori dovranno garantire che il contenuto del certificato non venga modificato dopo la pubblicazione online.

Il consumatore capirà così più facilmente quale prodotto acquistare e quali prestazioni aspettarsi dal prodotto a cui è interessato.

La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione venduti nell’UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti. Nella dichiarazione sono inseriti per esempio:
- il livello di resistenza al fuoco;
- la resistenza meccanica;
- l’efficienza energetica.

La dichiarazione di prestazione è il risultato della valutazione e della verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo e descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, in base alle specifiche tecniche armonizzate o alla valutazione tecnica europea (i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal regolamento).

La proposta della Commissione Ue è integrativo del regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, entrato in vigore integralmente dal 1º luglio 2013 in sostituzione della direttiva sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE.
I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono:
- il riferimento del prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
- l’uso previsto del prodotto;
- l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno da dichiaratre;
- le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

Oltre alle regole già previste per la Dichiarazione di conformità (che contiene le informazioni sulla prestazione del prodotto come definite nella specifica tecnica armonizzata di riferimento) la dichiarazione di prestazione:
- deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato III del CPR;
- deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose;
- deve essere distribuita ogni volta che il prodotto è messo a disposizione del mercato, in formato cartaceo o elettronico: la DoP è un documento che accompagna sempre il prodotto.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :