I termini di presentazione della Dichiarazione IMU sono stati resi noti dal Ministero con la pubblicazione della Circolare n.1/DF il 29 aprile 2013 (fissando la scadenza a 90 giorni dalla variazione intervenuta).
Successivamente, la lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, allo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo.
Il precedente termine mobile dei 90 giorni è stato eliminato, in favore di una scadenza uguale per tutti i contribuenti. Dunque, la disposizione del D.L. n. 35/2013 fissa a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Per le variazioni intervenute nel 2013, il termine è, dunque, il 30.06.2014.
Casi di presentazione della Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
1) GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI D’IMPOSTA;
2) CASI IN CUI IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
1. CASI IN CUI GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI D’IMPOSTA
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddove l’inagibilità consiste in:
- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.
N.B. Nel modello definitivo è stata eliminata rispetto alla versione in bozza la frase: “Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione”.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
IMMOBILIPER I QUALI IL COMUNE HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA (art. 13 co. 9 del D.L. n.201/2011) - non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR), che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
- posseduti da soggetti passivi IRES;
- locati e immobili affittati (Circolare Min. n.13/DF).
N.B. per i contratti di locazione e affitto registrati dal 01.07.2010 non è necessaria la presentazione della DICHIARAZIONE IMU per quelli registrati prima del 01.07.2010 solo se non sono stati comunicati i dati catastali in occasione di cessione, risoluzione o proroga (art.19 D.L. 78/2010).
N.B. Se il comune stabilisce dei metodi alternativi per la raccolta dei dati necessari al riconoscimento dell’agevolazione (es. consegna del contratto o autocertificazione) non è dovuta la DICHIARAZIONE. |
2) IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA È soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria (art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011).
Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nella Circolare n. 3/DF del 2012 è stato chiarito che tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate.
IMMOBILE OGGETTO DI UN ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU AREE DEMANIALI
ATTO COSTITUTIVO, MODIFICATIVO O TRASLATIVO DEL DIRITTO CON OGGETTO UN’AREA FABBRICABILE Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
TERRENO AGRICOLO DIVENUTO AREA FABBRICABILE Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, deve essere dichiarata dal contribuente, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
AREA DIVENUTA EDIFICABILE IN SEGUITO ALLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO
Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dal co. 6 dell’art. 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che si riferisce all’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – fattispecie ora disciplinate dall’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.IMMOBILE È ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA, IN VIA PROVVISORIA A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. Detto principio deve essere applicato anche all’IMU, essendo rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’ICI il presupposto impositivo del nuovo tributo.
IMMOBILE ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ INDIVISA O È VARIATA LA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’ALLOGGIO Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno.
IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) E DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITÀ, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 93 DEL D.P.R. n.616/77 Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno.
IMMOBILI ESENTI (LETT. C) E LETT. I), CO. 1, ART. 7 DEL D.LGS. N. 504 DEL 1992) Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell’anno 2012. Tale adempimento risulta innanzitutto dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall’obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall’ICI, ai sensi del citato art.7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell’art. 13 in esame;
FABBRICATI ESENTI, AI SENSI DELLA LETT. G), COMMA 1, ART. 7 DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992 Cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
IMMOBILE CHE HA PERSO O ACQUISTATO DURANTE L’ANNO IL DIRITTO ALL’ESENZIONE DALL’IMU
FABBRICATO CLASSIFICABILE NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTO IN CATASTO, OVVERO ISCRITTO, MA SENZA ATTRIBUZIONE DI RENDITA, INTERAMENTE POSSEDUTO DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO Per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE, UNA RIUNIONE DI USUFRUTTO, NON DICHIARATA IN CATASTO
È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE, UN’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE, USO, ENFITEUSI O DI SUPERFICIE A meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO INDICATE NELL’ART. 1117, N. 2 DEL CODICE CIVILE ACCATASTATE IN VIA AUTONOMA, COME BENE COMUNE CENSIBILE Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
IMMOBILE OGGETTO DI DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE DI CUI AL D.LGS. 9 NOVEMBRE 1998, N. 427 (MULTIPROPRIETÀ). In tale fattispecie l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione.
IMMOBILE POSSEDUTO, A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO, DA PERSONE GIURIDICHE INTERESSATE DA FUSIONE, INCORPORAZIONE O SCISSIONE
SI È VERIFICATO L’ACQUISTO O LA CESSAZIONE DI UN DIRITTO REALE SULL’IMMOBILE PER EFFETTO DI LEGGE Ad esempio nel caso di usufrutto legale dei genitori;
NOTA BENE – In generale la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Dichiarazione TASI e TARI
La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che per la dichiarazione relativa alla Tasi si applichino le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu.
La modulistica della dichiarazione è diversificata, poiché la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali, mentre le dichiarazioni Tari e Tasi su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno.
ATTENZIONE – La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
Il Ministero delle Finanze è recentemente intervenuto con un comunicato del 04.06.2014, chiarendo che in due casi particolari, la Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI, e cioè:
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto). L’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
- La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
- Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
- immobili detenuti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
- A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
- Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Fonte: FiscalFocus