Il parere del Consiglio di Stato 2733/2013 stabilisce che la DIA non è impugnabile poiché ha solo una funzione comunicativa ed è un atto privato. Se però un terzo si considera leso dalla realizzazione dell’intervento può presentare ricorso contro gli atti dell’amministrazione che si innestano nel procedimento avviato con la DIA. Può quindi presentare impugnativa nei confronti della comunicazione del Comune sull’esito positivo della verifica della Dichiarazione, presentata dal cittadino o dalla società che intende realizzare l’intervento.
Il caso
Il ministero dello Sviluppo economico aveva chiesto tale parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Una proprietaria di terreni e fabbricati vicino a un’area in cui doveva essere costruita una centrale a biogas aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti del procedimento, tra cui la denuncia di inizio di attività presentata nel 2011, la nota dello sportello unico edilizia, il parere dell’Arpa, il provvedimento dello sportello unico attività produttive e il silenzio serbato dal Comune.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (perché infondato) ma lo ha ritenuto ammissibile perchè, anche se diretto all’annullamento della DIA, atto soggettivamente e oggettivamente privato, che ha solo funzione comunicativa e per questo motivo non impugnabile, il procedimento investe una serie di atti di parte pubblica, tra i quali la comunicazione del Comune alla società dell’esito positivo della verifica della Dia presentata.
Leggi una selezione di notizie sulla DIA.
Va respinto inoltre il rilievo di irricevibilità per tardività rispetto alla conoscenza dell’inizio dei lavori: il Consiglio di Stato richiama il principio per cui il termine d’impugnativa va riferito al momento di ultimazione dei lavori, cioè al momento in cui l’intervento rivela chiaramente le caratteristiche essenziali, altrimenti coincidente con l’ultimazione dei lavori.
Per questo motivo, l’inizio dei lavori, in mancanza di dimostrazione sull’avvenuta conoscenza delle caratteristiche dell’impianto a quel momento, non è elemento temporale che determina la decorrenza del termine per l’impugnazione.