Tali redditi prima di tutto vanno dichiarati nel quadro C alla SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
La certificazione Unica è determinante ai fini della compilazione del quadro
In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro.
Quali sono i redditi di lavoro dipendente da indicare nel 730
Si tratta in particolare di:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile ero- gato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali,
A fronte di questo dovreste aver ricevuto la certificazione unica dove ve lo anticipo le informazioni più importanti sono indicati nelle caselle retribuzione lorda, ritenute d'acconto effettuate, addizionali comunali e regionali.
In base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto:
- sui compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- sulle somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le inden- nità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
- dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
- dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
- dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.); somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Tra i compensi da indicare rientrano anche quelli percepiti per
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:
a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.
Casella "Casi particolari"
Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
'1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
'2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%). Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento;
'3' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria): '1' redditi di pensione; '2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005); '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.
Dove prendo i dti da indicare? dal CUD o Certificazione Unica dal 2015
Dal 2015 la Certificazione Unica sostituisce il vecchio CUD in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni della certificazione Unica. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nella CUe dove trovate anche il numero dei giorni di pensione i
Se avete difficoltà poi a riconciliare la vistra busta paga con la CU potete leggere l'articolo dedicato alla comprensione della busta paga.
Guida alla compilazione del 730 Guida alla compilazione del modello UnicoTi è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!