L’assenza del difensore di fiducia ad una sola udienza non può interpretarsi come sintomo di un atto abdicativo espresso o di revoca dell’incarico, né di un comportamento di “abbandono” ai fini della concessione al difensore di ufficio del termine a difesa di cui all’art. 108 c.p.p., atteso che tale condotta può essere ricondotta ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 Giugno 2011, n. 12903
Teramo, 19 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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