Direzione lavori dal 15 agosto polizza assicurativa professionale obbligatoria anche per i lavori privati

Creato il 30 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dal 15 agosto 2013 diventerà obbligatoria la polizza di assicurazione per i professionisti impegnati nel settore privato dell’attività edilizia come richiesto dalla Riforma delle professioni (d.P.R. 137/2012).

Questa polizza, che nell’ambito della direzione lavori era già obbligatoria nel settore dei lavori pubblici (art. 111 – per la progettazione e art. 112 per la verifica del progetto – del d.lgs. 163/2006) ora è richiesta anche per i lavori privati.

Si tratta di una polizza di assicurazione RC (responsabilità civile) professionale prescritta dall’art. 3 del d.l. 138/2011 e dall’art. 9 del d.l. 1/2012 i cui dati vanno forniti al cliente al momento della firma del contratto di incarico, per tutelarlo da eventuali danni provocati dal professionista nello svolgimento della sua attività (leggi il nostro mini dossier sull’assicurazione RC professionale).

La responsabilità civile si lega all’obbligo di risarcire dei danni involontariamente provocati a terzi (lesioni personali, danneggiamento di cose, morte) in conseguenza di un fatto accidentale (involontario) che si verifichi nello svolgimento di attività e in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata la polizza (la stipula di una polizza è finalizzata a garantire il patrimonio dell’assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della eventuale richiesta di risarcimento del terzo danneggiato).

Le garanzie e relative coperture che possono essere inserite in una polizza professionale sono, in sintesi, riportate nel seguente elenco:

- danni patrimoniali

- responsabilità civile contrattuale

- colpa lieve e colpa grave

- dolo dei dipendenti/collaboratori

- violazione della privacy

- sanzioni inflitte al Committente per errore del professionista

- perdita documenti

- retroattività della copertura assicurativa (inseribile nella polizza)

- costi e spese legali

- gestione dello studio

La definizione del massimale, la copertura dei rischi e le franchigie dovranno essere valutate dal tecnico in relazione alle tipologie di incarico più ricorrenti (vale il principio di proporzionalità dei requisiti della polizza con il tipo di lavori svolti). Considerando che la polizza RC professionale è ormai un format standardizzato un riferimento corretto per la sua definizione può essere la tipologia di lavori abitualmente svolti dal professionista che la stipula e il fatturato annuale per poter individuare quella appropriata e con un costo proporzionato alla entità di lavoro effettivamente svolto.

La polizza non è, comunque, obbligatoria per tutti i professionisti ma soltanto per quelli che esercitano effettivamente la libera professione e sono quindi esposti ai rischi professionali in prima persona (leggi anche Assicurazione RC professionale, obbligo solo per i liberi professionisti).

I rischi per cui si viene assicurati da questo tipo di polizze per Responsabilità Civile (così come è avvenuto fino ad oggi per quelle stipulate per i lavori pubblici) sono quelli indicati nell’elenco soprariportato e che, di fatto, sono legati a inadempienze, errori progettuali e non osservanza di norme – quindi errori involontari del professionista – le cui conseguenze producano dei danni per il committente o per terzi.

La polizza (in linea generale, perché possono essere assicurate alcune fattispecie di dolo per esempio dei dipendenti) non può risarcire i danni derivanti da omissioni per dolo (sussiste il dolo quando il fatto è stato commesso nella piena consapevolezza e volontarietà da parte del soggetto interessato) perché in questo caso la volontarietà dell’atto fa decadere il presupposto assicurativo.

La copertura della polizza può interessare anche la responsabilità amministrativa nei casi di competenza della Corte dei conti (danno erariale – direttore dei lavori di opera pubblica esterno alla pubblica amministrazione).

La polizza professionale non copre le responsabilità penali che restano a carico esclusivo dell’interessato.

È assolutamente importante, in sede di stipula della polizza, verificare il tipo di contratto che si sta sottoscrivendo in quanto esistono polizze omnicomprensive (all risks) che includono tutto quello che la normativa vigente può ricondurre a responsabilità del tecnico e le polizze parziali (a rischi nominati) che interessano solo le tipologie di rischio espressamente richiamate nella polizza che viene stipulata.

Nella sottoscrizione della polizza è bene controllare anche l’entità della franchigia (= la parte di danno che resta a carico dell’assicurato) e lo scoperto (= il risarcimento che l’assicurato deve poi rendere alla sua compagnia) – le due cose sono negoziabili e anche eliminabili (sui termini utilizzati nelle polizze assicurative leggi anche Un glossario per orientarsi nella giungla dell’assicurazione RC professionale).

Sulla base di quanto detto è evidente che esiste una variazione importante su costi e modalità delle coperture garantite dalle polizze, per questo motivo, prima di sottoscriverne una, sarebbe salutare compiere una piccola indagine di mercato per verificare almeno due o tre offerte diverse e comparare i diversi termini proposti.

La fase tecnica di maggiore esposizione è certamente quella relativa alla redazione del progetto esecutivo in quanto rappresenta il punto finale del percorso progettuale (soggetto ad errori, problematiche amministrative, questioni procedurali) fase in cui il professionista è soggetto ad un’obbligazione di risultato (deve garantire, con il suo operato, il raggiungimento del fine – la realizzazione dell’opera – del committente); altro momento di esposizione (sia pure minore) è rappresentato dalla direzione dei lavori (governata da un’obbligazione di mezzi in cui il tecnico è chiamato a garantire la piena diligenza nello svolgimento della sua attività) per i possibili errori di natura tecnica che potranno essere commessi (controllo lavorazioni, contabilità, istruzioni errate da parte del d.l.) durante la realizzazione delle opere.

Sulle responsabilità dei diversi attori leggi:

- Direzione lavori: le responsabilità del progettista

- Direzione lavori: le responsabilità del direttore lavori

Pagina Direzione Lavori: tutte le novità in costante aggiornamento
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che questo articolo è pubblicato nella pagina dedicata alla Direzione Lavori a cura dell’arch. Marco Agliata. Nella pagina si possono reperire informazioni, legislazione, approfondimenti e segnalazioni tratte dal volume Guida Essenziale alla Direzione Lavori .

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