Direzione Lavori, le responsabilità del direttore dei lavori

Creato il 16 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

A differenza di quanto avviene per il progettista (al proposito leggi Direzione Lavori: le responsabilità del progettista), nell’assunzione del proprio incarico il direttore dei lavori contrae un’obbligazione di mezzi che consiste in uno specifico impegno del professionista nell’assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell’opera (per tutti gli approfondimenti e i materiali consulta la nostra Pagina Direzione Lavori).

Nell’ambito della direzione lavori, quando si parla di diligenza richiesta al direttore dei lavori per il controllo dell’esecuzione dell’opera si fa riferimento all’esercizio di particolari e peculiari competenze tecniche che presuppongono un’applicazione di risorse intellettive e operative, da parte del tecnico incaricato, commisurate all’opera da eseguire.

Nello svolgimento delle proprie mansioni il direttore dei lavori non dovrà quindi fare riferimento alla normale diligenza per la valutazione della correttezza del proprio operato ma dovrà riferirsi all’applicazione specifica di quella particolare diligenza imposta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.

La giurisprudenza consolidata in materia di direzione lavori afferma che rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori non soltanto l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte ma anche l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti includendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell’opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili.

Da queste considerazioni e da quanto affermato dalla giurisprudenza deriva il fatto che anche se l’obbligazione del direttore dei lavori risulti chiaramente individuata come un’obbligazione di mezzi questo non limita l’ambito di competenza del suo incarico al solo controllo di conformità delle opere rispetto al progetto e alla normativa ma lo vede direttamente coinvolto, in relazione alla propria preparazione e capacità tecnica, all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che precludano la corretta esecuzione dell’opera. Questo aspetto diventa un presupposto essenziale ai fini della comprensione delle mansioni del direttore dei lavori in quanto la mancata buona riuscita delle opere impedirebbe, oltretutto, il raggiungimento dell’obiettivo primario del committente e per il quale il direttore dei lavori è tenuto a prestare la propria attività o a svolgere mansioni sostitutive, come nel caso di una stazione appaltante pubblica per cui la direzione dei lavori (anche se affidata a un tecnico esterno) si configura come rapporto di servizio nei confronti della stessa amministrazione (equivalente all’esercizio di pubblico servizio – da qui deriva anche la competenza della Corte dei Conti in merito all’attività contabile del direttore dei lavori anche se tale mansione viene affidata ad un tecnico esterno all’amministrazione).

In questi termini ne deriva che sulla base di un contratto d’opera professionale viene affidato al tecnico lo svolgimento della specifica mansione di verifica e controllo dell’esecuzione dell’opera, attività che dovrà essere compiuta dal tecnico stesso con tutti i mezzi e le capacità di cui dispone il professionista e con l’ulteriore condizione che richiede che tali mezzi e conoscenze siano adeguati alle caratteristiche delle opere che si dovranno realizzare.

Di fatto il richiamato obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il direttore dei lavori deve svolgere e che riguardano, in sintesi:

- il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera),

- la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto),

- conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti),

- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite),

- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).

Da quanto sinteticamente descritto emerge con chiarezza, al di la delle considerazioni normative o giurisprudenziali che hanno ormai da tempo inquadrato il tema della responsabilità del direttore dei lavori, che il criterio guida per lo svolgimento delle proprie mansioni da parte del tecnico incaricato (anche in relazione all’eventuale accertamento di responsabilità che può derivare da eventi o situazioni che abbiano determinato l’avvio di un contenzioso) resta la piena applicazione del concetto basilare della diligenza (insito nell’opera professionale) e del complementare livello di competenza tecnica che deve essere adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire.

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