Diritti dei Passeggeri del trasporto aereo | Enac

Creato il 30 giugno 2015 da Polifra

Diritti dei Passeggeri del trasporto aereo | Enac
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Cari viaggiatori, di seguito troverete una guida rapida sui diritti del passeggero in caso di:

  1. Negato imbarco
  2. Cancellazione del volo
  3. Ritardo prolungato

Vi ricordo che il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli (di linea e non) in partenza da:

  • un aeroporto comunitario compresi Norvegia, Islanda e Svizzera
  • un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui la compagnia aerea  che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale (ad esempio compensazione pecuniaria, riprotezione sul volo alternativo, assistenza)

GUIDA SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO

COME FARE RECLAMO

I reclami devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree con cui il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.

Se non vengono fornite risposte adeguate entro 6 settimane, si può presentare reclamo:

  • alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera
  • agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati.

RECLAMO ALL’ENAC

È possibile inviare i reclami, oltre che per via posta, fax, e-mail, utilizzando il modulo online, predisposto per raccogliere tutte le informazioni utili e per agevolarne la trattazione. Il modulo è disponibile sul portale Enac nel canale “I Diritti dei Passeggeri“.

(Fonte – Enac)

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