L’Assemblea della Lega Calcio prevista per oggi, 23 giugno, ore 14, dovrà (dovrebbe) decidere circa l’esito delle procedure competitive concernenti l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi relativamente alle partite di Serie A per il triennio 2015-2018.
Ciò premesso, numerosi articoli di stampa ( vedasi, ex plurimis, quelli del 9 giugno scorso a firma di Fabio Savelli, a pag. 37, su “Il Corriere della Sera”, del 21 giugno scorso, a firma di Pietro Guadagno, a pag. 25, su “ Il Corriere dello Sport”, e di ieri 22 giugno, a firma di Costanza Ignazzi, a pag. 29, su “ Il Messaggero”) segnalano una situazione che potrebbe risolversi in maniera gravemente dannosa per i tifosi – consumatori.
Come, infatti, già evidenziato nelle mie note e relativo allegato del 9 giugno scorso “ Diritti TV : si prospetta un “ pasticcio” di cui faranno le spese i tifosi” (ved. www.federsupporter.it), la trasmissione televisiva delle partite delle prime 8 squadre della Serie A potrebbe essere aggiudicata alla piattaforma SKY, mentre la trasmissione delle partite delle restanti 12 squadre alla piattaforma MEDIASET.
Tale “spezzatino” non potrebbe che risultare, con ogni evidenza, come detto, gravemente dannoso per i tifosi-consumatori.
Essi, infatti , potrebbero assistere o soltanto alle partite della propria squadra e delle squadre componenti il medesimo pacchetto o, volendo assistere alle partite di tutte le squadre facenti parte di un unico Campionato, quello di Serie A, dovrebbero stipulare due abbonamenti con due diverse piattaforme ( SKY e Mediaset), con conseguente, notevole aggravio di costi.
Le linee guida della commercializzazione dei diritti audiovisivi, di cui alla così detta “Legge Melandri” ( Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9), prevedono che tale commercializzazione deve avvenire in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
La legge prevede, altresì, che, nell’ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all’operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma e che è fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette.
La legge in questione, per dirla con il magistrato e Presidente dell’Autorità anticorruzione, dr. Raffaele Cantone ( cfr. “ Football Clan” , pagg. 270, 271, Rizzoli Editore 2012), stabilisce criteri “ alquanto bizantini” che danno vita ad una “ equazione oscura” in cui “ il peso delle prestazioni è bassissimo: solo un quinto dei fondi viene ripartito in base alla classifica degli ultimi campionati”.
Ma, quel che, forse, è ancora peggio, è che la normativa italiana in materia sembra ignorare totalmente l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria successiva all’emanazione della “Legge Melandri” ; giurisprudenza che, interpretando ed applicando le normative europee, ha sancito ( ved. più in dettaglio, il mio Studio del 26 luglio 2013 allegato alle Note del 9 giugno scorso ) che agli incontri di calcio è inapplicabile la tutela del diritto d’autore ed ogni altra norma a tutela della proprietà intellettuale, poiché essi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali, qualificabili come opere, essendo tali incontri disciplinati dalle regole del giuoco che non lasciano alcuno spazio alla libertà creativa.
Pertanto, secondo detta giurisprudenza, la pura e semplice riproduzione di una partita nella memoria di un decoder, satellitare o digitale, e su uno schermo televisivo è da ritenersi del tutto libera e lecita, essendo le uniche cose sulle quali le Leghe Calcistiche possono far valere diritti commerciali: le sequenze video di apertura delle trasmissioni; l’inno della Lega; filmati preregistrati con i momenti più significativi degli incontri; soluzioni grafiche specifiche.
Ne deriva che, ad eccezione di quelli sopra elencati, le nostre Leghe Calcio vendono, in realtà, diritti che non hanno o, per meglio dire, vendono, per quanto riguarda la mera riproduzione delle partite su decoder e su schermo televisivo, ciò che qualunque operatore della comunicazione potrebbe liberamente e lecitamente trasmettere su qualunque piattaforma, senza nulla dover corrispondere. Si tenga presente che le normative europee sono gerarchicamente sovraordinate a quelle nazionali, per cui, ove vi sia contrasto tra queste ultime e le prime, il giudice nazionale è tenuto ad applicare la disciplina europea, come interpretata ed applicata dagli Organi di giustizia europei, disattendendo la disciplina nazionale eventualmente contrastante.
Si deve anche tenere conto, sempre alla luce di principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria ( ved. in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sezione III, Causa C 201/11P, nella controversia tra FIFA ed UEFA contro la Commissione Europea, il Regno del Belgio ed il Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, resa nota il 18 luglio 2013 e di cui, pure, al mio Studio del 26 luglio 2013) che una competizione, a livello internazionale, quale un Campionato del Mondo o un Campionato Europeo, ma anche, evidentemente, per traslato, a livello nazionale, quale un Campionato di Serie A o B, deve essere considerato come un unico evento e non come una serie di singoli eventi suddivisi e atomizzati in partite. Non solo, ma, sempre secondo la sopra richiamata giurisprudenza, le partite ed i risultati delle altre squadre partecipanti allo stesso, unico evento ( Campionato) devono ritenersi determinanti , essendo inscindibilmente connessi, ai fini dei risultati di una singola squadra. Nell’ipotesi di “ spezzatino” , dovrà essere, comunque, garantito il pieno, totale, incondizionato esercizio del diritto di recesso, per il periodo 2015-2018, a tutti coloro i quali risultino già abbonati ad un pacchetto calcio delle pay-Tv comprensivo di tutti o di gran parte degli incontri del Campionato di Serie A, essendo tali abbonamenti stati evidentemente stipulati sulla presupposizione di poter sostanzialmente assistere ad un unico evento.
Né va dimenticato che il Consiglio di Stato, con sentenza del 12 aprile 2011, commentata con mie Note del 6 giugno 2011 ( ved. www.federsupporter.it), ha stabilito, tra l’altro, che la formazione dei pacchetti audiovisivi offerti dalle Leghe Calcio deve non risultare pregiudizievole per i consumatori, conducendo a prezzi di fruizione dei contenuti audiovisivi più elevati.
D’altronde, in materia di tutela della libertà di concorrenza,l’art. 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, “ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, attuativa di Direttive comunitarie, proprio per dar luogo a “ miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori” prevede che l’Autorità garante possa autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese, sebbene restrittive della libertà di concorrenza, ivi comprese anche le deliberazioni di associazioni di imprese, quali sono, in effetti, le Leghe Calcio.
E’, quindi, alla luce di tutto quanto qui esposto ed in esito alle deliberazioni che verranno assunte dall’Assemblea di Lega odierna o in prosieguo, che Federsupporter esaminerà e valuterà, sentiti giuristi di propria fiducia, già allertati, tutte le eventuali, opportune iniziative, a livello nazionale e/o europeo, per la migliore tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi quali consumatori di trasmissioni audiovisive di partite di calcio.