Stando alle dichiarazioni del presidente Calabrò contenute nel Comunicato_Stampa che annuncia l’adozione del nuovo provvedimento, quindi, l’entrata in vigore di queste nuove contestatissime misure è rinviata almeno sino a settembre, con la speranza di riuscire nel frattempo a trovare un punto di equilibrio tra gli enormi interessi in gioco.
Ma, in concreto, quali sono le differenze introdotte nello schema di regolamento approvato il 6 luglio rispetto alla delibera 668/10/CONS dell’AGCOM, da cui tutto trae origine? Quali sono i punti più problematici? E, soprattutto, cosa cambierà per gli utenti italiani del web 2.0 nel caso in cui essa venga recepita integralmente?
Per prima cosa, in attesa che il provvedimento approvato venga pubblicato, è necessario partire dal testo della delibera, integrandolo con quanto dichiarato nel comunicato stampa. Le premesse sono senza dubbio condivisibili: i contenuti digitali sono un elemento chiave per la nostra società, in quanto forniscono nuove prospettive culturali per i consumatori e nuove opportunità di business per l’industria. Per far si che la c.d. economia digitale prenda effettivamente piede (i dati dell’ICT europeo sono sconfortanti se confrontati con quelli di altri stati quali Usa, Giappone, Corea del Sud) è fondamentale che esistano norme sul diritto d’autore adeguate allo sviluppo tecnologico e alle nuove modalità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti.
Una disciplina del diritto d’autore al passo con i tempi deve, infatti, da un lato, tutelare la libertà di espressione e la giusta remunerazione dell’autore e, dall’altro, garantire il diritto alla riservatezza e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad Internet.
Per questo motivo, secondo l’AGCOM, è necessario in primo luogo promuovere l’offerta legale di contenuti digitali, agevolando, anche a livello normativo, chi intende operare sul mercato, rimuovendo le attuali barriere che ostacolano lo sviluppo del settore. Sempre in questo senso l’AGICOM si propone di realizzare una serie di attività informative e di “educazione alla legalità on-line”, dato che recenti studi suggeriscono che la maggior parte degli utenti che utilizzano la rete per accedere a contenuti coperti da copyright senza il consenso dell’autore non sarebbero in realtà consapevoli dell’illecito.
In secondo luogo – continua l’Authority – è necessario garantire un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che si snodi attraverso una procedura estremamente semplice nei modi e celere e certa nei tempi.
Bisogna, quindi, prevedere per i titolari dei diritti una forma di protezione alternativa (e non sostitutiva) rispetto a quella già offerta dall’Autorità Giudiziaria e che non si sostituisca ad essa.
In concreto la procedura proposta dall’AGCOM si articola nelle seguenti fasi:
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Segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito. I titolari dei diritti possono inviare un avviso di violazione del copyright al gestore del sito il quale, se la richiesta appare fondata, entro 4 giorni (in luogo delle 48 ore previste in origine) provvederà a rimuovere il contenuto contestato (c.d. notice and take down).
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Segnalazione all’Autorità . Nel caso in cui l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un contraddittorio della durata di 10 giorni (contro i 5 giorni della prima versione), potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.
Rispetto a quanto previsto dalla prima delibera di dicembre 2010, il comunicato stampa sottolinea che sono state accolte molte richieste espresse dal popolo della rete. Oltre ad avere aumentato la durata delle singole fasi della procedura, essa non troverà applicazione (sulla base del c.d. principio del fair use) per:
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i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;
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l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;
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l’uso didattico e scientifico;
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la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa.
La procedura, inoltre, non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie:
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non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer;
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non mira a limitare la libertà di espressione e di informazione, ma ad assicurare piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;
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non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell’interesse di tutte le parti coinvolte.
Non si possono negare i passi in avanti fatti con questo nuovo schema di regolamento: senza dubbio alcune delle perplessità degli internauti sono state prese in considerazione, anche se per un commento più approfondito sarà necessario leggere il testo del provvedimento.
Di certo, però, alcune perplessità di fondo (l’AGCOM è legittimata a svolgere questo ruolo? Questa procedura è compatibile con il web 2.0? Internet cadrà ostaggio delle Major?) permangono. Ma di questo ce ne occuperemo nel prossimo articolo.