Diritto di asilo – Status di rifugiato. Le differenze

Creato il 02 agosto 2013 da Retrò Online Magazine @retr_online

Photo credit: psicologiaclinica / Foter / CC BY

In questi ultimi anni, a cavallo con le grandi migrazioni e con il maggiore respiro internazionale dei quotidiani, si sente spesso parlare di concessioni del diritto di asilo e dello status di rifugiato. Ma quali sono le differenze? A che cosa ci si riferisce? E perché spesso vengono confusi l’uno con l’altro?

I limiti all’espulsione degli stranieri sono di diverso tipo, possono avere natura consuetudinaria, come ad esempio l’idea che non si debba espellere l’individuo con modalità oltraggiose, oppure possono essere disciplinate da convenzioni, come la Convenzione delle Nazioni Unite che all’art. 3 obbliga a non estradare o espellere una persona verso paesi in cui l’individuo rischi tortura, pena di morte ecc.
Capiamo quindi che, per quanto esiguo, esiste una diritto per il quale lo straniero deve essere tutelato. Altre convenzioni che disciplinano la materia sono la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo(31.1.67) sui rifugiati, per le quali lo status di rifugiato spetta a chi teme a ragione per la propria incolumità, e per chi teme a ragione di poter essere perseguitato politicamente per motivi di razza, religione ecc. I rifugiati hanno il diritto di non essere rimpatriati verso paesi che violino i principi fondamentali della persona, né espulsi verso i loro paesi di origine. Il diritto di asilo non è sancito da nessuna convenzione, è invece espresso in atti che però non hanno nessuna forza di vincolo come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. In alcuni casi è sancito da varie Costituzioni, come ad esempio quella italiana, che, all’art. 10 secondo il quale il diritto di asilo va concesso a chiunque non possa esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana.

La prassi ha velocemente assorbito i due concetti, per questo motivo la distinzione si è assottigliata fino a sovrapporsi. Forse l’unica differenza tra i due concetti è il fatto che il diritto di asilo sia un concetto quasi astratto per la sua larghezza: è talmente ampio che potrebbe, tecnicamente, includere chiunque. Mentre per lo status di rifugiato le regole sono più rigide: in presenza di violazioni gravi dei diritti umani, o di sospetti di terrorismo, a carico dell’individuo richiedente, non può essere assegnato.

L’Italia in merito ha gravi colpe, il respingimento in alto mare degli stranieri anche verso la Libia di Gheddafi è un comportamento assolutamente da condannare, come abbiamo visto, non solo umanamente. Abbiamo convenzioni che ce lo impongono, e addirittura la nostra Costituzione. E’ necessario concedere un lasso di tempo e permettere al rifugiato di presentare la richiesta di diritto di asilo.

Articolo di Silvia Cannarsa


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