Diritto e giustizia, Omicidio stradale informazioni aggiornate a venerdì, 23 ottobre 2015

Creato il 26 ottobre 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario
Diritto e giustizia
Omicidio stradale
informazioni aggiornate a venerdì, 23 ottobre 2015

L’Assemblea della Camera inizia, il 26 ottobre 2015, la discussione della proposta di legge C. 3169-A.

La proposta di legge, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e modificata dalle Commissioni riunite Giustizia e Trasporti della Camera nel corso dell’esame in sede referente, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Le modifiche al codice penale: l’omicidio stradale

La proposta di legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale(articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare:

  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (più di 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti;
  • è invece punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica media, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

E’ stabilita una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni (attualmente è prevista in via generale la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).

  • Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
    Schede di lettura
    Servizio Studi
    Collana: Progetti di legge n°341/2, pubblicato il 23 ottobre 2015
  • Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
    Testo a fronte tra la normativa vigente ed i principali contenuti dell’A.C. 3169 e delle proposte abbinate
    Servizio Studi
    Collana: Progetti di legge n°341/1, pubblicato il 5 ottobre 2015
  • Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
    Schede di lettura
    Servizio Studi
    Collana: Progetti di legge n°341, pubblicato il 23 settembre 2015
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali

La proposta di legge introduce poi il reato di lesioni personali stradali. In particolare:

– è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l’eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa da 500 a 2.000 euro;

– sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle categorie analoghe a quelle sanzionate in modo più severo per l’omicidio stradale;

– la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate per l’omicidio stradale da 4 a 10 anni.

Analogamente all’omicidio stradale sono previsti aggravamenti e riduzioni di pena.

Il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

Le ulteriori modifiche al codice penale

E’ inoltre modificato il codice penale:

  • con riguardo ai criteri generali di computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – con pochissime eccezioni – rispetto alle circostanze aggravanti relative all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali.
  • sono raddoppiati i termini di prescrizione per l’omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale

E’ inoltre modificato il codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti:

  • in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • è inoltre previsto che il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali, debba avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all’albo degli ingegneri o dei periti industriali;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest’ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di “omicidio colposo stradale” e l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l’omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudiziovenga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada

Alcune modifiche apportate dalla proposta di legge al codice della strada stabiliscono che:

  • alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale,l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l’interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

Sorgente: Camera.it – XVII Legislatura – Documenti – Temi dell’Attività parlamentare