Disegno di legge contro l’omofobia: la “Nuova bussola quotidiana” non l’ha mai “Amato”

Da Cagliostro @Cagliostro1743

Il deputato Ivan Scalfarotto del Pd sembra aver messo in agitazione il mondo cattolico dopo aver presentato un disegno di legge “per la repressione delle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.
Il disegno di legge si compone di solo quattro articoli e va a modificare due leggi già esistenti nel nostro ordinamento: la legge 654/1975 e la legge 205/1993 più famosa come “Legge Mancino”. La legge 654/1975 è la ratifica ed esecuzione della cosiddetta Convenzione di New York del 1966 tesa ad eliminare tutte le forme di discriminazione razziale mentre la “Legge Mancino” introduce misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Nello specifico l’articolo 2 del disegno di legge Scalfarotto modifica il comma 1 dell’articolo 3 della legge 654/1975 che già punisce «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Alle motivazioni razziali, etniche, nazionali e religiosi il disegno di legge aggiunge le motivazioni legate all’«identità sessuale della vittima».

Nello stesso articolo 3 la legge 654/1975 prevede «la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». A queste circostanze viene aggiunta, come prima, l’identità sessuale della vittima.
La stessa circostanza sarebbe aggiunta nel comma 3 dell’articolo 3 della stessa legge che già vieta «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

La legge 654/1975 è stata sostituita dalla legge 205/1993 (Legge Mancino) nonostante quest’ultima nel suo testo faccia spesso riferimento al testo della 654/1975.
Secondo il comma 1 dell’articolo 3 del testo Scalfarotto, la Legge Mancino sarebbe modificata innanzitutto nel titolo (“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”) a cui si aggiungerebbero anche le motivazioni legate all’identità sessuale. Le stesse motivazioni sarebbero aggiunte negli articoli 1 e 3 della stessa legge che prevedono pene sino ad un massimo di quattro anni per chi commette atti di discriminazione o violenza o per chi diffonde idee d’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Molto importante è anche l’articolo 4 del disegno di legge che prevede, su decisione del giudice, la possibilità di scontare la pena prestando «un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità» facendo attenzione anche «a non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato». L’attività a favore della collettività, che «può essere svolta nell’ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati», può riguardare «la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni» che compiono attività di discriminazione. Inoltre il condannato può essere chiamato ad operare «in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri extracomunitari o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender» o «per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche».

Questo disegno di legge ha “scosso” il mondo cattolico e tra i vari interventi è rilevante quello dell’associazione cattolica dei Giuristi per la vita che ha presentato un appello per fermare questo disegno che, come scrive il suo presidente Gianfranco Amato, sulla Nuova bussola quotidiana, «rischia seriamente di avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libertà di pensiero (art.21) e alla libertà religiosa (art.19)». C’è da precisare che il disegno di legge Scalfarotto non è affatto “rivoluzionario” in quanto non crea nuove fattispecie di reato ma aggiunge solamente la discriminazione legata all’identità sessuale alle motivazioni già previste per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di un reato già previsto dalla legge 654/1975 (quindi da 38 anni). Quindi se vi è una lesione al diritto della libertà di pensiero questo esiste da più di un quarto di secolo ed a difesa anche della religione.

Secondo Amato questa legge andrebbe a punire sia chi si oppone al matrimonio omosessuale ed alla adozione da parte degli omosessuali sia chi, citando testi religiosi, dovesse dichiarare pubblicamente l’omosessualità come un peccato. Prima di tutto bisogna specificare che è sbagliato parlare di legge riguardante l’omofobia in quanto l’articolo 1 del disegno di legge Scalfarotto considera genericamente come “orientamento sessuale” «l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi»: per questo motivo la legge andrebbe a punire – condizione ipotetica – anche un gruppo di omosessuali che dovesse compiere atti di violenza nei confronti di eterosessuali in base alla loro identità sessuale. Allo stesso modo, sebbene la legge Mancino già punisca la diffusione di odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ciò non ha mai vietato che si chiedessero, ad esempio, misure restrittive nei confronti degli flussi migratori o che non fossero criticati alcuni aspetti delle religioni (anche cattolica).

Sempre secondo Amato «le norme che si intendono approvare rispondono ad una mera prospettiva ideologica, del tutto inutile sul piano legale, godendo gli omosessuali degli strumenti giuridici previsti dal codice penale per i tutti i cittadini, contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignità personale» e quindi «opporvisi non è una battaglia di retroguardia, tesa a garantire chissà quale privilegio o quale ingiustificata impunità»: questo sarebbe vero nel caso in cui i Giuristi per la vita si opponeserro alla Legge Mancino in toto chiedendone la sua abrogazione anche nella parte che vieta, almeno formalmente, gli atti di discriminazione per motivi religiosi. Se la religione è importante per l’individuo (e quindi ha un trattamento privilegiato con la legge Mancino) non si capisce per quale motivo non sia degna di tutela l’orientamento sessuale soprattutto considerando che la religione, a differenza dell’identità sessuale, non riguarda tutti i cittadini e quindi non si capisce per quale motivo debba avere un trattamento privilegiato. Comunque – giusto per la cronaca – a questo appello hanno aderito anche la “Compagnia dei tipi loschi”, “Cooperativa Capitani coraggiosi”, “Milizia del Tempio – Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo”, “La Voce di don Camillo”: tutte voci molto importanti nel panorama cattolico.

Il disegno di legge contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale è l’occasione per alcune fonti di informazione di stampo cattolico di titolare addirittura di “caccia alla streghe contro gli omofobi”: questo è il succo di un articolo sempre di Gianfranco Amato e sempre sulla Nuova bussola quotidiana. Prendendo ad esempio alcuni casi di condanne per discriminazioni legate all’orientamento sessuale, cita il caso di due proprietari di un bed and breakfast che si erano rifiutati «di accettare sotto il proprio tetto una coppia di uomini omosessuali» che «pretendevano di dormire in una camera matrimoniale» e quindi sono stati condannati «al risarcimento danni in favore della strana coppia». Bisogna specificare che – in base alla legge Mancino – chi offre qualsiasi genere di servizio sarebbe condannato nel caso in cui si rifiutasse, in base alle proprie convinzioni, di servire delle persone in base alle proprie convinzioni religiose. Quindi un proprietario ateo di un hotel che dovesse rifiutarsi di ospitare dei cattolici o dei musulmani sarebbe condannato: ovviamente in questo caso non vale (e giustamente) quel diritto di “obiezione di coscienza” che i cattolici vorrebbero applicato per quanto riguarda gli omosessuali.

In un successivo articolo, sempre sulla Nuova bussola quotidiana, Amato sottolinea che con questo disegno di legge  «viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di “identità di genere” come la “percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico”». Perciò in questo modo, continua il presidente dei giuristi cattolici, «la volontà individuale finisce per prevalere sulla realtà, per cui non si è uomo o donna secondo il dato oggettivo derivante dalla natura, ma secondo il pensiero soggettivo capace di determinare ciò che si vuole essere». Forse bisognerebbe specificare che dal lontanissimo 1982 esiste una legge (n. 164) che permette il cambio del sesso biologico qualora non appartenga a quello percepito dall’individuo: perciò il disegno di legge Scalfarotto non introduce niente di “rivoluzionario” neanche da questo punto di vista.

Secondo il giurista la previsione di pene accessorie sarebbe la prova dell’impianto ideologico della legge: tale ratio si evincerebbe «in particolare dalla “attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno”, costituita da lavoro “in favore delle associazioni a delle persone omosessuali”» considerando questa disposizione come «rieducazione culturale di stampo maoista». Anche in questo caso non c’è niente di nuovo visto che questo tipo di pena accessoria è prevista dalla Legge Mancino nonostante le modalità delle pene accessorie venivano decise da un decreto del ministero di Giustizia (e non esplicitate nella legge). Perciò già ora un individuo che dovesse compiere atti di violenza verso un gruppo di cattolici potrebbe essere condannato a prestare un’attività non retribuita magari da effettuarsi in parrocchia: ma ovviamente nessuno parlerebbe mai di «rieducazione culturale di stampo maoista».


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