Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e
dalla legislazione italiana. Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate, alla luce di quanto sopra, si rinvia a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto: – “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali”; – “e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori”. In definitiva, la formulazione generica della normativa permette di considerare
i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.”
Teramo, 28 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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