Nelle distanze in edilizia tra costruzioni, tra i corpi di fabbrica da inserire nel computo rientrano anche i balconi di apprezzabile ampiezza. Lo dice la sentenza del Tar Campania (Napoli) con la sentenza n. 506 del 24 gennaio 2014: si richiama la sentenza n. 7731/2010 con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che per fare il computo delle distanze hanno valore anche gli elementi costruttivi accessori, aventi i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione. Solo gli aggetti di modeste dimensioni con funzione decorativa e di rifinitura non vanno inseriti nel computo.
Se gli strumenti urbanistici stabiliscono determinate distanze dal confine e non aggiungono niente sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, questo non consente l’operatività del principio della prevenzione: non è consentito costruire sul confine, ponendo il vicino, che eventualmente potrà volere costruire a sua volta, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza; la conseguenza consiste nel fatto che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta.
La realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo sia al pianterreno dei fabbricati: è quindi legittimo che non vengano computati nel calcolo della volumetria e della superficie i volumi delle autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa situati al piano terra.