In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è legittimo valutare, peraltro anche in via deduttiva-presuntiva, l’esistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile sulla base di documenti depositati tardivamente (e che il giudice di rinvio può acquisire), a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio.