L’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori previsto dall’art. 6 della legge sul divorzio è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Cassazione civile, Sez. I, 10 Gennaio 2011, n. 367
Avv. Annamaria Tanzi
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