L’accertamento del diritto a percepire l’assegno divorzile va effettuato verificando l’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio (nella specie, la Corte ha osservato che nonostante il coniuge richiedente potesse contare su acquisizioni immobiliari a seguito di disposizioni testamentarie, e nonostante il conseguimento dell’intera proprietà della casa coniugale, l’assegno di mantenimento era comunque dovuto, perdurando una significativa sproporzione tra i redditi delle parti, che non consentivano al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita precedente al divorzio).
Cassazione Civile, Sez. I, 14 Novembre 2011, n. 23776
Teramo, 27 Novembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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