Pur a fronte di una immutata situazione patrimoniale del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno divorzile, la sopravvenuta riduzione della capacità reddituale di costui, a seguito di pensionamento, è suscettibile di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno ex art. 5 e 9 l. n. 898/70.