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Domanda Aspi può sostituire la Mini Aspi, ma occorre presentarla entro due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto

Creato il 23 settembre 2014 da Nicola933
di Consiglia Grande Domanda Aspi può sostituire la Mini Aspi, ma occorre presentarla entro due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto - 23 settembre 2014

InpsDi Consiglia Grande. Il lavoratore in possesso dei requisiti per fruire dell’indennità Aspi, ma che ha presentato già domanda per il riconoscimento dell’indennità mini aspi, può proporre nuova istanza, nel rigoroso termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena il rigetto della domanda.

La disciplina è contenuta nel messaggio Inps n. 7111 del 19 settembre 2014, per cui la presentazione dell’istanza per la fruizione della indennità mini ASpI non vale come sospensiva dei termini previsti dall’art. 2, comma 13, legge 92/2012 per la presentazione della ordinaria domanda ASpI.

Se la domanda di presentazione dell’Aspi viene accolta, essa sarà corrisposta dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza e gli importi precedentemente erogati a titolo di Mini Aspi, vengono detratti. Ecco, pertanto i requisiti per ottenere l’Aspi ordinaria e la Mini Aspi: 1) ordinaria: Stato di disoccupazione involontario - Sì.

Requisito assicurativo - Si richiedono almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio si determina con decorrenza dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito contributivo - Almeno un anno di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione .

2) Mini Aspi: Stato di disoccupazione involontario - Sì.
Requisito assicurativo - Non richiesto.
Requisito contributivo - Almeno 13 settimane di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per la maturazione del requisito contributivo, sono necessari: a) i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e di congedo parentale; b) I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; c) l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.


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