Dopo il DL 63/2013, confronto analitico tra Conto Termico e Detrazione 65%

Creato il 17 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il decreto legge 63/2013 porta per i criteri di incentivazione alcune positive novità rispetto alla versione divulgata in bozza nei giorni precedenti (consulta per tutte le informazioni la nostra Pagina Speciale Conto Termico e leggi anche il post Detrazione 65%, dal DL 63/2013 sparisce l’allegato dello scandalo).

Il decreto legge n. 63/2013 infatti all’art. 14 estende semplicemente al 31 dicembre 2013 – ampliandone la percentuale detraibile – le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e s.m.i. con l’esclusione delle sole spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Rientra quindi la possibilità di detrarre le spese per le caldaie a condensazione, che sparivano dalle ristrutturazioni di singoli immobili nella versione del decreto circolata in bozza (leggi il DL 63/2013 nella versione ufficiale).

Quindi il DL 63/2013 continua a far ricorso al sistema delle detrazioni e  porta gli incentivi al 65% delle spese affrontate per la realizzazione di coibentazioni,  sostituzioni infissi e installazione caldaie a condensazione e reti di diffusione del calore , ma esclude da detta modalità di incentivazione pompe di calore, e  scaldacqua a pompa di calore,  per le quali anche per i privati resta  solo la possibilità di ricorrere agli incentivi del Conto Termico.

Nella tabella seguente è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra Detrazione 50 %, Titoli di efficienza energetica, Detrazione 65 % e Conto Termico (scarica la tabella in formato PDF).

Certo le sorprese non sono finite . Il DL n. 63/2013 dovrà essere convertito dal Parlamento entro il 4 agosto e potrà subire ancora modifiche.


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