L’interpretazione secondo la quale per ogni gara d’appalto deve essere emanato un Durc è in contrasto con il principio di semplificazione della Pubblica Amministrazione, dunque non è da considerare valida.
È l’ordinanza n. 1467/2013 del Consiglio di Stato (Sezione Terza) che lo stabili, che ha bocciato le interpretazioni fornite nelle circolari Inail (la n. 7/2008), del Ministero del Lavoro (la n. 35/2010) e dell’Inps (n. 145/2010). Quest’ultima circolare, in particolare, aveva precisato che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) “deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto”.
Questa interpretazione, secondo i giudici, induce all’emissione di nuovi Durc sebbene ve ne sia già operante un altro che è sufficiente e valido per testimoniare la situazione contributiva dell’azienda: è proprio a questo punto che le circolari entrano in contrasto con il principio della semplificazione amministrativa. L’ordinanza del Consiglio di Stato recita così: “non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare d’appalto debba riferirsi alla specifica gara d’appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem”.
Non si devono applicare circolari che si pongono in contrasto con la legge e che quindi invadono lo spazio riservato al legislatore.