DURC ed esclusione dalla gara, UE: le norme italiane sono OK

Creato il 18 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostacolano la normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia definita dalla direttiva 2004/18 (articolo 7, lettera c), obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla gara di aggiudicazione chi non è in regola con il DURC, se la differenza tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore a 100 euro più il 5% delle somme dovute.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza 10 luglio.

Le infrazioni che non permettono il rilascio del DURC in Italia sono definite dal Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

«Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC». (articolo 8, paragrafo 3)

L’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE prevede l’importo delle soglie a partire dalle quali si applicano le regole relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori: la soglia applicabile è fissata a 4 845 000 euro.

La Corte di Giustizia UE
La Corte di giustizia europea conferma la validità della normativa italiana riguardo al DURC irregolare e osserva che “l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli appalti pubblici definita dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 consiste nell’accertarsi dell’affidabilità, della diligenza e della serietà dell’offerente nonché della correttezza del suo comportamento nei confronti dei suoi dipendenti. Occorre rilevare che accertarsi che un offerente possieda tali qualità costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale”.

“Una causa di esclusione come quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali”.

“La definizione, da parte della normativa nazionale, di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme dovute a titolo di prestazioni sociali e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute, garantisce non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto”.

L’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/18 “consente agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul DURC, senza che sia previsto un importo minimo di contributi arretrati.


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