Durc, Inps: ecco la circolare sul rilascio con certificazione dei crediti PA

Creato il 03 febbraio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il Durc può essere rilasciato con la certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, che si hanno nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

La circolare dell’Inps in questione è la n. 16 del 30 gennaio 2014, contiene le indicazioni per applicare la disciplina dopo la realizzazione nella “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC) della funzione di “Gestione Richieste Durc” per i titolari dei crediti e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”, rivolta agli Enti che devono rilasciare il Durc.

Se la verifica riguarda un’impresa edile, il Durc emesso presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili nei confronti del soggetto creditore.

Per verificare se la sommatoria dei debiti risulta almeno pari al saldo, e in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie degli Enti tenuti al rilascio del Durc le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire (scambio vicendevole) prima della conclusione dell’istruttoria la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata.

Nel campo note dell’istruttoria Inps devono essere riportati:
- la specifica che l’emissione del Durc avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del numero della richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
- il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” presente nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”.

Cessione o anticipazione del credito presso le banche
La certificazione può essere utilizzata per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, al comma 2, dell’art. 4 ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul Durc in modo che il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione.

L’avvenuta regolarizzazione deve essere provata dall’esibizione del Durc alla banca o all’intermediario finanziario. Il Durc dovrà essere aggiornato con la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio.


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