È ufficiale: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante rubrica “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, penetra a tutti gli effetti nell’ordinamento l’importante semplificazione relativa al rilascio del DURC.
Cosa accade ora? Come già anticipato da Ediltecnico nelle scorse settimane, a partire dal 1 luglio sarà sufficiente un click per ottenere il documento unico di regolarità contributiva in tempo reale. Il DURC avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi) senza bisogno di richiederne ogni volta uno nuovo.
Proprio in previsione dell’avvio di tale novità, la compagine governativa ha diffuso il testo con le indicazioni che riguardano le ultime novità e semplificazioni in materia di regolarità contributiva. Ecco in sintesi gli elementi più importanti.
I soggetti abilitati sono coloro che possono effettuare la verifica di regolarità contributiva secondo le nuove disposizioni. Nel testo sono elencati in queste forme:
a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.
Secondo quanto stabilito dal decreto pubblicato in G.U. questi sono i soggetti in grado di “verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili. La verifica viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi”.
La novità in fase di avvio risiede all’interno del SIRCE, il Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile volto a conferire una nuova chiave di semplificazione al DURC. Per ulteriori informazioni in materia leggi anche l’articolo Il mio nome è SIRCE, sarò il nuovo DURC. E sarò più semplice.
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