DURC online, inizia oggi una nuova epoca: cosa cambia?

Creato il 01 luglio 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Comincia oggi 1° luglio il nuovo corso in relazione al DURC, il documento unico di regolarità contributiva: a partire da questa mattina è sufficiente un click per ottenere il documento in tempo reale. Diventa quindi realtà la possibilità di verifica mediante modalità esclusivamente telematiche della regolarità contributiva di un’impresa o di un lavoratore autonomo nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.

Il metodo è semplice: è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto da verificare nell’apposito sistema (raggiungibile dai portali dell’INPS e dell’INAIL attraverso le credenziali già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it). La risultanza dell’interrogazione possiede una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC.

DURC online: i soggetti abilitati
Ecco l’elenco dei soggetti abilitati sin da oggi luglio ai servizi del DURC online:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti (ovvero i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b, del D.P.R. n. 207/2010);
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Questi invece i soggetti che saranno abilitati ai servizi relativi al nuovo DURC online solo successivamente e previa comunicazione:
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse (con l’eccezione dei consulenti del lavoro, abilitati sin da subito all’effettuazione del servizio);
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per ora il sistema di delega è sospeso sino a “nuove implementazioni informatiche”.

I chiarimenti interpretativi del Ministero del lavoro
Nelle scorse settimane il Ministero del lavoro aveva contribuito a definire con chiarezza i nuovi adempimenti fornendo, mediante la circolare 8 giugno 2015 n. 19 (inviata alle associazioni di categoria e ai professionisti) le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.

Leggi in proposito l’articolo DURC online, semplificazione: qualche chiarimento sulla nuova procedura.

Le irregolarità
Va inoltre sottolineato che l’impresa risultata irregolare avrà tempo 5 giorni per mettersi in regola: la verifica della posizione, in ciascuna banca dati, dovrà concludersi in massimo 72 ore. Lo precisa la circolare INPS n. 126 del 26 giugno scorso.

Il tempo concesso per sanare la propria posizione risulta tuttavia più esteso rispetto all’intervallo di tempo sopra menzionato (15 giorni): le Casse edili precisano che l’istruttoria viene chiusa tassativamente il 29° giorno dalla richiesta (in modo da poter comunicare l’informazione a INAIL e INPS.


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